PENSIONE DI INVALIDITA' E INABILTA': SONO CUMULABILI?

PENSIONE DI INVALIDITA' E INABILTA': SONO CUMULABILI?

PENSIONE DI INVALIDITA' E INABILTA': SONO CUMULABILI?

È molto facile confondere la pensione di invalidità civile, o pensione per invalidi civili totali, con la pensione per inabilità al lavoro. Entrambe le prestazioni, infatti, sono erogate dall’Inps agli inabili, cioè a coloro che non hanno una residua capacità lavorativa.

Tuttavia, le prestazioni sono profondamente diverse, così come sono differenti nella sostanza, anche se molto simili in apparenza, le condizioni da soddisfare per aver diritto a queste pensioni.


Mentre la pensione d’invalidità civile, o inabilità civile, difatti, è un trattamento di assistenza, spettante al disabile in condizioni di bisogno economico a prescindere dal versamento di contribuzione all’Inps, la pensione di inabilità al lavoro è un vero e proprio trattamento di previdenza, per il diritto al quale è necessario un versamento contributivo minimo, oltre al requisito sanitario.

La pensione di invalidità civile, poi, richiede il riconoscimento, da parte dell’apposita commissione medica, di un’invalidità civile, cioè della riduzione della capacità lavorativa generica, nella misura del 100%. Per la pensione di inabilità al lavoro è invece richiesto che l’interessato sia riconosciuto inabile in modo permanente ed assoluto allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa.


Sono cumulabili pensione di invalidità civile e inabilità? 


In linea di massima, i due trattamenti, in quanto aventi natura diversa, sono cumulabili. Bisogna però sottolineare che la pensione di invalidità civile non spetta al superamento di una determinata soglia di reddito annuale, periodicamente rivalutata. La pensione di invalidità, o inabilità civile, consente comunque lo svolgimento di un’attività lavorativa.

La pensione di inabilità al lavoro, invece, non consente lo svolgimento di alcuna occupazione, dipendente, parasubordinata o autonoma. Non ci sono tuttavia limiti di reddito per percepire la pensione di inabilità al lavoro, ad eccezione dei casi in cui l’interessato benefici dell’incremento al milione o dell’integrazione al minimo. Per quanto riguarda l’incremento al milione, tra l’altro, è opportuno osservare che il beneficio spetta, in misura diversa, anche agli invalidi civili totali pensionati: in questo caso, per il diritto all’incremento si applicano requisiti di reddito diversi. Ma procediamo con ordine e facciamo il punto completo della situazione su queste due pensioni riconosciute agli inabili.


Che cos’è la pensione d’invalidità civile?


La pensione d’invalidità civile, o pensione d’inabilità civile, o per invalidi civili totali, è una prestazione di assistenza dell’Inps riconosciuta:

 

  • alle persone in stato di bisogno;
  • con un’invalidità civile riconosciuta in misura pari al 100%.

 

Il requisito dello stato di bisogno è rispettato se l’interessato non supera determinati limiti di reddito annui.


A chi spetta la pensione d’invalidità civile?


Per ottenere la pensione per invalidi civili totali bisogna possedere i seguenti requisiti:

 

  • avere un’età compresa tra i 18 e i 67 anni (l’età limite per richiedere la prestazione originariamente prevista, pari a 65 anni, è stata elevata in base agli incrementi alla speranza di vita media; resterà pari a 67 anni almeno sino al 31 dicembre 2022);
  • aver ottenuto il riconoscimento della riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 100%;
  • essere cittadini italiani, europei o extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno di almeno un anno;
  • risiedere continuativamente e stabilmente in Italia;
  • avere un reddito non superiore a 16.982,49 euro annui, per il 2020 ed il 2021.

 

Qual è l’importo della pensione d’invalidità civile?


La pensione d’invalidità civile, per l’anno 2021, è pari a 287,09 euro; l’ammontare mensile spettante agli invalidi civili totali è uguale a quello spettante agli invalidi civili parziali.  L’importo della pensione per invalidi civili totali può essere ulteriormente aumentato, grazie a recenti previsioni normative che hanno disposto per gli inabili civili maggiorenni l’incremento al milione.

In particolare, la legge garantisce, a tutti gli invalidi civili totali che abbiano compiuto i 18 anni e che non godano di redditi su base annua pari o superiori a 8.476,26 euro annui, un assegno sino a 651,51 euro mensili (i valori esposti si riferiscono agli adeguamenti 2020 e valgono anche per il 2021). I limiti reddituali sono differenti se il richiedente è coniugato, per la precisione pari a 14.459,90 euro per il 2020 e 2021.

A coloro il cui reddito annuo risulta nella fascia tra 8.476,26 e 16.982,49 euro è garantita comunque la pensione d’inabilità civile da 287,09 euro.


Quali redditi non rilevano per la pensione d’invalidità civile?


Ai fini del calcolo dei limiti di reddito per il diritto alla pensione per invalidi civili totali, rileva solo il reddito personale annuo dell’invalido, mentre non si contano i redditi dei familiari.  In base a quanto indicato dall’Inps nelle istruzioni del modello AP70 “Dati socio-economici necessari per la concessione e l’erogazione delle prestazioni d’invalidità civile”, ossia nella dichiarazione dei dati rilevanti per la concessione dell’assegno d’invalidità e della pensione d’inabilità, devono essere indicati, tra i vari redditi, anche gli arretrati, i conguagli, le indennità di fine rapporto e le eredità.


I redditi non rilevanti ai fini della soglia limite sono invece i seguenti:

 

  • pensioni, assegni e indennità di cui sono beneficiari gli invalidi civili, essendo prestazioni esenti dall’Irpef;
  • reddito dell’abitazione principale;
  • rendite infortunistiche Inail con natura risarcitoria;
  • assegni per l’assistenza personale continuativa;
  • rendita Inail ai superstiti in caso di morte del titolare;
  • assegno funerario;
  • rendite di passaggio per silicosi e asbestosi;
  • pensioni di guerra di ogni tipo, assieme alle relative indennità accessorie;
  • assegni annessi alle pensioni privilegiate ordinarie;
  • pensioni annesse alle decorazioni dell’Ordine Militare d’Italia;
  • soprassoldi concessi ai decorati al valore militare;
  • sussidi e prestazioni assistenziali pagati dallo Stato e da altri Enti pubblici;
  • sussidi a carattere assistenziale e prestazioni assimilate;
  • rendite corrisposte in Italia dall’assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera Avs.

 

L’ammontare della pensione d’inabilità al lavoro rileva ai fini della pensione d’invalidità civile?


L’importo della pensione per inabilità al lavoro non è assimilabile ai redditi derivanti da prestazioni di assistenza, in quanto si tratta di una prestazione previdenziale, come la pensione di vecchiaia o anticipata: non è quindi esente dall’Irpef.

Pertanto, si ha diritto alla pensione per invalidi civili totali, pur essendo titolari di pensione per inabilità al lavoro, solo se il reddito derivante da quest’ultimo trattamento (in aggiunta ad eventuali altri redditi rilevanti ai fini della pensione d’invalidità civile) non supera 16.982,49 euro annui (per il 2020 ed il 2021).


Che cos’è la pensione d’inabilità al lavoro?


La pensione di inabilità al lavoro, o pensione d’inabilità ordinaria, è un trattamento di previdenza che spetta per le infermità più gravi, che comportano l’impossibilità permanente ed assoluta per il lavoratore di svolgere qualsiasi attività lavorativa.


A chi spetta la pensione d’inabilità al lavoro?


Ha diritto alla pensione di inabilità il lavoratore o l’assicurato che risulta impossibilitato, in modo permanente ed assoluto, allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa.  Non basta, dunque, il riconoscimento dell’invalidità civile nella misura del 100% per ottenere questo trattamento: ci si deve invece trovare nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi tipo di attività lavorativa.

L’interessato deve inoltre avere alle spalle almeno 5 anni di contributi Inps, di cui 3 versati nell’ultimo quinquennio: in caso di passaggio dall’assegno ordinario di invalidità alla pensione di inabilità il requisito contributivo nel quinquennio è automaticamente perfezionato.

Chi ha diritto alla pensione d’inabilità non può lavorare: la pensione viene riconosciuta solo in seguito alla cessazione di ogni attività lavorativa ed alla cancellazione da elenchi o albi.


A quanto ammonta la pensione d’inabilità al lavoro?


La pensione d’inabilità al lavoro, così come gli ordinari trattamenti di pensione, è calcolata col sistema:

 

  • retributivo (basato, cioè, sulle ultime retribuzioni e sull’anzianità assicurativa sino al 31 dicembre 1992, per la quota A, e sino al 31 dicembre 2011, per la quota B), per chi possiede oltre 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995; dal 2012, la pensione è calcolata col sistema contributivo (basato sui contributi versati);
  • misto, ossia retributivo sino al 31 dicembre 1995, poi contributivo, per chi possiede meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995;
  • integralmente contributivo per chi non possiede contributi antecedenti al 1996.

 

Se il pensionato inabile ha meno di 60 anni di età, ha diritto a una maggiorazione contributiva sulla pensione, che ne aumenti la misura.  La pensione d’inabilità può essere poi incrementata al trattamento minimo (vedi: Integrazione al minimo 2021) o al milione.


Incremento al milione della pensione d’inabilità al lavoro


Per quanto riguarda l’incremento al milione, ai titolari maggiorenni di pensione d’inabilità ordinaria al lavoro il beneficio è riconosciuto per 13 mensilità, a condizione che non si superino i limiti di reddito, personale e cumulato con quello del coniuge, fissati dalla legge.


L’ammontare della pensione d’invalidità civile rileva ai fini della pensione d’inabilità al lavoro?


Non sussistono limiti di reddito per il diritto alla pensione di inabilità al lavoro. Tuttavia:

 

  • se la pensione è incrementata al trattamento minimo, devono essere applicate le soglie reddituali massime, riferite al reddito del pensionato ed a quello dell’eventuale coniuge, previste per questo beneficio; la pensione d’invalidità civile, in quanto trattamento esente da Irpef, non rientra, ad ogni modo, nelle soglie di reddito per l’integrazione al minimo;
  • se la pensione è incrementata al milione, devono ugualmente essere applicate le soglie reddituali massime, riferite al reddito del pensionato ed a quello dell’eventuale coniuge, previste per questo differente beneficio; in questo caso, bisogna prendere in considerazione i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da Irpef: la pensione d’invalidità civile rileva, dunque, per il diritto all’eventuale incremento al milione della pensione d’inabilità al lavoro; sono esclusi dai redditi rilevanti la rendita della casa di abitazione, le pensioni di guerra, l’indennità di accompagnamento, l’importo aggiuntivo, i trattamenti di famiglia.

 

L’incremento, come osservato, è tuttavia applicato in misura differente rispetto al beneficio spettante agli invalidi civili totali.


Diritti del malato - Tratto da laleggepertutti.it - di Dr.ssa Noemi Secci - Gennaio 2021

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