La persona con difficoltà nella deambulazione può chiedere all’amministratore che venga convocata l’assemblea affinché deliberi sull’installazione di un montascale, cioè di un impianto realizzato per il sollevamento e il trasporto delle persone con difficoltà di movimento. Il condominio, però, non è obbligato a votare favorevolmente, anche perché il servoscala ha un costo che, se approvato, andrebbe ripartito tra tutti.
Come fare se l’assemblea dà parere negativo? Chi paga il montascale in condominio?
La legge di riferimento per l’installazione di un montascale in un condominio è la Legge n.13 del 9 Gennaio 1989, che si occupa del superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati. La decisione di installare un montascale nel condominio deve tener conto delle esigenze del singolo condomino e richiede l’approvazione dell’assemblea condominiale. Per iniziare il processo, si consiglia di inviare una richiesta scritta tramite raccomandata all’amministratore e a tutti i condomini.
Durante l’assemblea condominiale, verrà discussa la richiesta e verrà presa una decisione collettiva. Prima del 2012, era necessaria l’unanimità dei condomini per i lavori, ma ora non è più richiesta la maggioranza o la considerazione dei millesimi. Il condominio può rifiutare l’approvazione del montascale solo se manca lo spazio sufficiente sulle scale per le vie di fuga richieste dalla legge per l’evacuazione. Se il progetto dimostra che sarà rispettata una distanza di almeno 80 cm, nessun condomino può opporsi, e non è necessaria una maggioranza in assemblea. Il condomino interessato deve coinvolgere gli altri condomini e l’amministratore presentando i lavori e i preventivi in assemblea e procedendo con la delibera.
Limiti per l’installazione di un montascale nel condominio
Un montascale può essere installato su qualsiasi tipo di scala all’interno di condomini e appartamenti a più piani. La legge richiede che l’installazione del montascale non causi danni o disagi alle aree comuni del palazzo e che l’apparecchio, sia in uso o spento, non ostacoli il passaggio delle persone né comprometta la loro sicurezza. Per installare un montascale, non sono necessari lavori murari significativi. L’unico requisito è modificare l’impianto elettrico per garantire l’alimentazione attraverso una presa di corrente. Inoltre, il condominio può richiedere l’installazione di un contatore per monitorare e addebitare i costi solo agli utenti del montascale. Scopri quali sono i diritti delle persone con disabilità in condominio e cosa dice la normativa a riguardo.
Servoscala condominiale: quale maggioranza in assemblea?
La persona che è interessata a far installare un montascale in condominio deve manifestare tale intenzione in sede di assemblea, la quale è chiamata a decidere sulla questione. Secondo la legge (art. 1120 cod. civ.), la delibera di approvazione di un servoscala in condominio è valida se approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio (cioè 500 millesimi). L’installazione di un montascale rientra infatti tra le innovazioni effettuate per eliminare le barriere architettoniche, per le quali occorre la maggioranza appena indicata.
Montascale: il condomino può procedere autonomamente?
L’assemblea potrebbe non approvare il montascale in condominio. In un caso del genere la legge consente ai portatori di handicap, ovvero ai loro tutori, di installare a proprie spese il servoscala, nonché di poter modificare l’ampiezza delle porte, al fine di rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garage. In pratica, il diniego dell’assemblea non impedisce al disabile di provvedere, a proprie spese, all’installazione del montascale o di altro impianto che gli consenta l’accesso alla sua abitazione e alle pertinenze di quest’ultima. Se, invece, il condomino interessato al servoscala non è portatore di handicap, egli potrà comunque procedere, sempre a proprie spese, a installare il servoscala, purché non alteri la destinazione della cosa comune e non impedisca agli altri partecipanti di farne uso. Per legge (art. 1102 cod. civ.), infatti, ogni condomino può modificare le parti comuni, purché queste continuino a mantenere la loro funzione. Ad esempio, il servoscala non potrà avere dimensioni tali da rendere inservibile il vano scale oppure da impedire o rendere eccessivamente difficoltoso l’accesso agli altri condòmini.
Suddivisione dei costi di installazione
La spesa per il montascale comprende tre tipi di costi: l’installazione, la manutenzione e l’assistenza. In teoria, dovrebbe essere suddivisa tra tutti i condomini, ma nella pratica, ci sono alcune sfumature da considerare. Come abbiamo detto, prima del 2012, era necessaria un’unanimità tra i condomini per installare un montascale, rendendo il processo complesso. Tuttavia, questa regola è stata semplificata. Ma, anche se l’installazione è più facile, la divisione dei costi può ancora causare problemi. La spesa può essere divisa in parti uguali tra tutti i partecipanti o in base ai millesimi di proprietà. Tuttavia, i condomini che non hanno votato per l’approvazione possono essere esclusi dai costi. Inoltre, chi non partecipa alla spesa non avrà accesso al montascale. In pratica, se l’amministratore si occupa della divisione dei costi, è possibile fatturare l’intero importo al condominio. In alternativa, è possibile richiedere fatture separate a ciascun condomino partecipante, specificando il metodo di divisione dei costi all’azienda che installa il montascale. In breve, anche se l’installazione di un montascale è diventata più semplice, la ripartizione dei costi tra i condomini può essere complicata, con diverse opzioni disponibili in base alle decisioni prese di comune accordo.
Montascale: come si dividono le spese di manutenzione?
Il montascale può sostanzialmente essere equiparato a un ascensore; ecco perché le spese di manutenzione potranno essere divise tra i condòmini secondo lo stesso criterio previsto per le scale e gli elevatori: per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo (art. 1124 cod. civ.). Di conseguenza, i costi di manutenzione saranno più ingenti per i condòmini che abitano più in alto.
Montascale: paga il proprietario o il conduttore?
Nel caso di abitazione concessa in affitto, la spesa d’installazione del montascale spetta al proprietario; le spese di manutenzione, invece, sono a carico del conduttore.
Montascale in condominio: chi può usarlo?
Chi può usare il montascale in condominio? Se l’installazione è stata approvata dall’assemblea, allora ogni condomino è legittimato all’uso, salvo coloro che hanno manifestato la volontà di non trarne alcun vantaggio, restando così fuori da ogni tipo di spesa. Chi può usare il servoscala se l’installazione è avvenuta a spese del singolo condomino? Secondo la Corte di Cassazione, il montascale, anche se installato a spese di un solo condomino, può essere utilizzato anche dagli altri, non trattandosi di un “diritto personalissimo all’uso dell’impianto”.
Permessi di installazione
Con il Decreto Ministeriale del 2 marzo 2018, l’installazione di montascale rientra nella categoria delle opere di edilizia libera, conosciute come SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività, Decreto Legislativo 222/2016). Questa normativa considera l’eliminazione delle barriere architettoniche come interventi che non comportano la realizzazione di ascensori esterni o strutture che modificano l’aspetto esteriore dell’edificio. La legge valuta non solo l’installazione stessa del montascale, ma anche il servizio di assistenza, la manutenzione e l’adeguamento di montacarichi e montascale come opere che possono essere eseguite senza richiedere alcuna autorizzazione specifica. In pratica, ciò significa che è possibile installare un montascale all’interno di un condominio senza dover ottenere un permesso o effettuare una segnalazione alle autorità competenti.
Diritti del malato - Redazione Reumatoide.it - Ottobre 2023