Segnaliamo importanti novità in relazione alla revisione dei verbali di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità (Legge 104), a seguito del messaggio INPS n° 1835 del 06 maggio scorso. In particolare, l’INPS prevede la sospensione cautelativa della prestazione economica, senza necessità di altro intervento da parte degli operatori delle Strutture territoriali, in caso di assenza a visita di revisione, a prescindere dall’esito della comunicazione postale. Questo significa che, anche nel caso di disservizi postali che avessero causato la non ricezione della convocazione, se il cittadino non si presenterà a visita verrà sospesa cautelativamente la prestazione pensionistica.
La novità fa parte delle istruzioni operative dell’Istituto, diramate appunto col messaggio citato, in riferimento alle misure introdotte dal comma 6-bis dell’articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, inserito dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, che, in relazione all’accertamento sanitario di revisione nelle materie di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, stabilisce che “nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura” e che “la convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell’Istituto nazionale della previdenza sociale”.
Secondo le nuove procedure previste dall’INPS, quindi, dalla data di pubblicazione del messaggio (dal 6 maggio), la sospensione cautelativa della prestazione avverrà dalla data della convocazione a visita, nel caso in cui il soggetto convocato non si presenti a visita nel giorno indicato nell’invito di convocazione, a prescindere dall’esito della comunicazione postale. Più precisamente, trascorsi 2 giorni dall’assenza a visita dalla procedura “CIC” in automatico sarà disposto l’inserimento della Fascia 80 di sospensione sul DB Pensioni. Secondo l’INPS tale automatismo consentirà una gestione più omogenea del processo, nonché una riduzione delle prestazioni non dovute.
Cosa fare se non ci si è presentati a visita
Nel caso in cui non ci si sia presentati a visita di revisione si riceverà comunicazione dell’avvenuta sospensione. Contestualmente a questa comunicazione, la persona viene invitata dall’INPS a presentare idonea giustificazione dell’assenza, entro 90 giorni, alla Struttura INPS territorialmente competente. A questo punto:
Diritti del malato - Tratto da disabili.com - Maggio 2021