ASSEGNO DI INCOLLOCABILITA'

ASSEGNO DI INCOLLOCABILITA'

ASSEGNO DI INCOLLOCABILITA'

"L'assicurazione Inail ha l'obiettivo di fornire prestazioni economiche e sanitarie a chi subisce infortuni sul lavoro o malattie professionali. Gli invalidi che non possono accedere al collocamento obbligatorio possono richiedere all'Inail un supporto economico mensile tramite l'Assegno di incollocabilità."


L'Assegno di incollocabilità è un sostegno economico riservato a coloro che percepiscono una rendita diretta e soddisfano specifici criteri. Per poter accedere a tale prestazione, è necessario:


  • Avere un’età non superiore a 65 anni.
  • Presentare un grado di inabilità pari o superiore al 34%, come attestato dall'Inail secondo le tabelle del Testo Unico (approvato con D.P.R. n. 1124/1965) per incidenti sul lavoro o malattie professionali denunciate fino al 31 dicembre 2006.
  • Mostrare un grado di menomazione dell'integrità psicofisica o danno biologico superiore al 20%, come riconosciuto dalle tabelle del D.M. del 12 luglio 2000, per infortuni e malattie professionali denunciate a partire dal 1° gennaio 2007.
  • Ricevere una certificazione di incollocabilità dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL).


La prestazione mira a fornire un aiuto a chi si trova in difficoltà occupazionale a causa di condizioni sanitarie specifiche.


Assegno di incollocabilità: come si ottiene


Per richiedere l'Assegno, è necessario presentare un'apposita istanza alla sede competente dell'INAIL, che corrisponde al proprio luogo di residenza. È possibile effettuare questa operazione in modo autonomo oppure avvalendosi dell'assistenza degli Enti di Patronato. Le modalità di invio della richiesta possono essere le seguenti:


  • Presentazione diretta presso lo sportello della sede INAIL di competenza;
  • Invio tramite posta ordinaria;
  • Utilizzo della PEC (Posta Elettronica Certificata).


L'Assegno viene erogato a partire da trenta giorni dopo la presentazione della domanda e prosegue fino al raggiungimento dell'età pensionabile, salvo eventuali cambiamenti nella situazione di incollocabilità dell’interessato.


La domanda inviata all'INAIL deve contenere i seguenti elementi:


  • Informazioni anagrafiche del richiedente;
  • Descrizione dell'invalidità, sia lavorativa che extralavorativa;
  • Copia del documento d'identità;
  • Certificato attestante l'invalidità extralavorativa.


Come viene erogato l’Assegno di incollocabilità?


L'Assegno di incollocabilità, erogato mensilmente dall'Inail insieme alla rendita, può essere ricevuto attraverso diverse modalità alternative:


  • Accredito su un conto bancario o postale.
  • Accredito su un libretto di deposito nominativo, sia bancario che postale.
  • Accredito su una carta prepagata dotata di codice IBAN.
  • Utilizzo di istituti di credito convenzionati con l'Inps per coloro che riscuotono le somme all’estero.
  • Pagamento in contante presso sportelli bancari o postali, limitato a importi superiori a 1.000 euro.


Assegno di incollocabilità: importo


L'importo mensile dell'Assegno di incollocabilità viene aggiornato ogni anno tramite un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, prendendo in considerazione la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per i nuclei familiari di operai e impiegati, come riportato dall'Istat.


Per l'anno in corso, l'importo mensile, valido a partire dal 1° luglio 2024, è stato comunicato con il Decreto ministeriale del 26 giugno. Nel decreto, il Ministero ha specificato che, in seguito all'aumento dell'indice dei prezzi al consumo registrato tra il 2022 e il 2023, pari al 5,4%, l'Assegno di incollocabilità raggiungerà la cifra di 305,78 euro, un incremento rispetto ai precedenti 290,11 euro in vigore dal 1° luglio 2023. Infine, è fondamentale sottolineare che questa somma mensile non è soggetta a imposizione fiscale ai fini dell'Irpef.


Cos’è la rendita diretta Inail?


La rendita diretta rappresenta un aiuto economico fornito dall'INAIL ai lavoratori che, a causa di un infortunio o di una malattia professionale, si trovano a dover affrontare una forma di invalidità permanente. Questo tipo di invalidità può essere:


  • Totale, quando si verifica una perdita totale della capacità di lavorare, con effetti permanenti per tutta la vita;
  • Parziale, quando, invece, la capacità lavorativa è ridotta ma non completamente compromessa, anch'essa con effetti permanenti.


L'importo della rendita viene calcolato in base alla retribuzione effettivamente ricevuta dal lavoratore nei dodici mesi che precedono l'incidente o la malattia professionale. Nel caso in cui il lavoratore non abbia avuto un’occupazione continua in quel periodo o, se ha lavorato per diversi datori di lavoro senza che sia possibile sommare le retribuzioni, la retribuzione annua si stabilisce come equivalente a trecento volte l’importo della retribuzione giornaliera.


Diritti del malato - Rielaborazione testo tratto da leggioggi.it - Settembre 2024

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