Il nostro Ordinamento prevede diverse agevolazioni per le persone con disabilità e per le loro famiglie. Si pensi ad esempio a tutte le agevolazioni previste per l’acquisto di auto per il trasporto disabili. Così come prevede che si possano ottenere ausili medici gratuiti. Inoltre si applicano zero tasse e controlli dall’Agenzia delle Entrate per questi atti, in ipotesi di disabilità. In particolare partendo da un interpello proposto da un contribuente, l’Agenzia delle Entrate precisa l’applicabilità della Legge n. 112/2016 anche agli atti mortis causa. Infatti, nella risposta n. 103 dell’11 marzo 2022, all’interpello posto dal padre di una figlia con disabilità grave e invalidante, chiarisce dei punti importanti. Il papà espone che la figlia necessitando di cure costanti ed onerose risulta già intestataria di diversi immobili e titoli. Tale gestione è sottoposta alle autorizzazioni del Giudice Tutelare. Con l’avanzare dell’età i genitori intenderebbero costituire un fondo speciale previsto dall’art. 1 comma 3 della L. n. 112/2016, avente come beneficiaria esclusiva la figlia. In tal modo si conferirebbero nel fondo i beni già nella titolarità della figlia e altri beni dei genitori. Inoltre si nominerebbe anche un gestore e un suo sostituto che potrebbe curare la situazione patrimoniale della figlia. Peraltro grazie a tale strumento si supererebbe la lentezza connaturata alla gestione tutelare.
Il quesito
I genitori possedendo un patrimonio di valore presumibilmente eccedente le franchigie previste dalla legge, hanno proposto il seguente quesito. Ovvero, intendendo ripartire mortis causa i loro beni tra tutti i figli, vorrebbero conferire al costituendo fondo speciale le attribuzioni mortis causa. Quindi il contribuente chiede se gli atti mortis causa possano avvenire con conferimento nel fondo e con l’esenzione dalle imposte di successione e donazione. In tal modo si eviterebbe che tali beni siano assoggettati al regime dell’interdetto e vadano ad incrementare i beni già gestiti nell’interesse della figlia. Si chiede pertanto all’Ente se l’art.6 della L. n.112/2016 che prevede l’esenzione dall’imposta sulle successioni/donazioni sia applicabile anche ai trasferimenti/conferimenti mortis causa nei fondi speciali. Ovvero quelli disciplinati dall’art. 1 co.3 della predetta Legge.
Zero tasse e controlli dall’Agenzia delle Entrate per donazione e successioni ai parenti con la Legge 104 anche per questi atti
L’Agenzia richiamando i principi della suddetta Legge, afferma che quest’ultima è volta ad agevolare le erogazioni dei privati a favore di soggetti con disabilità grave. Inoltre l’art.6 dispone l’ammissibilità delle agevolazioni purché i trust, i fondi speciali perseguano esclusivamente l’inclusione, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità grave. Nella Legge non viene specificato quale sia la natura degli atti con cui debbano effettuarsi i conferimenti o i trasferimenti. Secondo l’Agenzia è possibile applicare l’esenzione dall’imposta di successione e donazione prevista dall’art.6 agli atti con cui si destinano i beni ai fondi speciali. Ovvero ai fondi previsti dall’art.1 co.3 della Legge n.112/2016 istituiti a favore di soggetti con disabilità grave ai sensi dell’art.3, co.3 della L. 104/92. Quindi senza un’esplicita esclusione degli atti mortis causa, si ritiene possibile applicare l’esenzione indipendentemente che si tratti di atti tra vivi o mortis causa. Tale interpretazione è in perfetta linea con la Legge n.112/2016 volta a favorire il benessere, l’inclusione, l’assistenza e l’autonomia di soggetti disabili.
Diritti del malato - Tratto da proiezionidiborsa.it - Di Valentina Altobello - Marzo 2022