CHE COS’È
L’indennità di frequenza è una prestazione economica, erogata a domanda, a sostegno dell’inserimento scolastico e sociale dei ragazzi con disabilità fino al compimento del 18° anno di età. Poiché si tratta di una prestazione assistenziale concessa a chi si trova in uno stato di bisogno economico, per avere diritto all’indennità è necessario avere un reddito non superiore alle soglie previste annualmente dalla legge.
A CHI SPETTA
Hanno diritto all’indennità di frequenza i cittadini minori di 18 anni ipoacusici o con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età, che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.
REQUISITI
Per ottenere l’indennità di frequenza sono necessari i seguenti requisiti:
L'indennità di frequenza è incompatibile con:
LA DOMANDA
Per poter presentare la domanda, è necessario prima recarsi dal proprio medico di base e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo (vedi Accertamento sanitario). Una volta ottenuto il certificato, il cui codice identificativo va obbligatoriamente allegato, può essere presentata la domanda esclusivamente per via telematica attraverso uno dei seguenti canali:
A partire dal 4 luglio 2009 (con l’eccezione delle domande di aggravamento presentate dai malati oncologici) non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.
QUANDO SPETTA
Il pagamento delle prestazioni decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda (comunque non prima dell’inizio della frequenza ai corsi o ai trattamenti) se risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti, sia sanitari che amministrativi.
QUANTO SPETTA
L’indennità spetta se non si superano limiti personali di reddito stabiliti annualmente (per l’anno 2016 il limite di reddito è pari a 4800,38 euro).
L’indennità viene corrisposta per tutta la durata della frequenza, fino a un massimo di 12 mensilità. Per l’anno 2016 l’importo è pari a 279,47 euro mensili. In sede di prima liquidazione si considerano i redditi dell’anno in corso dichiarati dall’interessato in via presuntiva. Per gli anni successivi si considerano, per le pensioni, i redditi percepiti nell’anno solare di riferimento, mentre per le altre tipologie di redditi gli importi percepiti negli anni precedenti. La misura della pensione, in condizioni particolari di reddito, può essere incrementata di un importo mensile stabilito dalla legge (maggiorazione).
PRESTAZIONI COLLEGATE ALLA MAGGIORE ETÀ
A partire dal 25 giugno 2014 i minori titolari di indennità di frequenza possono, entro i 6 mesi precedenti il raggiungimento della maggiore età, presentare domanda ai sensi del Decreto legge 90/2014 per il riconoscimento delle prestazioni economiche spettanti ai maggiorenni.
L’istituto procede a liquidare tali soggetti in via provvisoria al compimento del 18° anno. La prestazione dovrà essere confermata all’esito del successivo accertamento sanitario e previa presentazione del modello AP70 per la verifica dei requisiti socio-economici previsti dalla legge.
La domanda - a cui non è obbligatorio allegare il certificato medico - deve essere presentata in via telematica rivolgendosi ad uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.
INDENNITÀ DI FREQUENZA NEI MESI ESTIVI: NORMATIVA
La legge 289 del 1990 stabilisce che l'indennità di frequenza, quale prestazione economica erogata a sostegno dell’inserimento scolastico del ragazzo con disabilità, può essere concessa fino al 18° anno di età e fino ad un massimo di 12 mensilità. È quel “fino a un massimo di” a rappresentare il punto nodale: la normativa prevede che sia possibile continuare a ricevere l’importo dell’indennità di frequenza anche in estate, solo se il minore con disabilità sia seguito da una scuola oppure un centro di riabilitazione convenzionati con l’ASL, quindi di fatto continui il suo percorso terapeutico anche nei mesi di luglio, agosto e settembre, o in alcuni di questi mesi.
Così l’articolo 1 della Legge 289/90:
La concessione dell'indennità di cui al comma 1 è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap. L'indennità mensile di frequenza è altresì concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna*, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi.
*successivamente esteso anche al nido, ndr
ALTRE VARIABILI IN GIOCO
A questo punto entrano in gioco altre variabili, ad esempio il fatto che il centro che segue il bambino in estate può non essere lo stesso che lo segue durante i mesi scolastici. Un’altra variabile è rappresentata dal fatto che in alcuni casi è il centro riabilitativo stesso a includere al suo interno la possibilità di ospitare un “Centro estivo” con attività ludico-ricreative nei mesi dopo la scuola. Possiamo quindi dire che, nella possibilità o meno di percepire l’indennità di frequenza anche d’estate, possono incidere, a titolo generale, elementi quali:
Diritti del malato - Tratto da Inps.it - Aggiornamento Luglio 2024