Le indennità di disoccupazione e invalidità spettano anche a chi sconta la pena in regime alternativo al carcere, come disposto dalla sentenza n.137/2021 della Corte Costituzionale. A comunicarlo il Messaggio INPS n.1197 del 16 marzo 2022, in cui l’Istituto di Previdenza fa presente anche che, sulla base di questa disposizione normativa, non revocherà più tali assegni di disoccupazione e invalidità a chi è stato condannato (con sentenza passata in giudicato) per i reati dell’art.2 legge 92/2012, e anzi riesaminerà, su domanda, le richieste respinte, rispettando alcuni criteri che ora andremo a vedere.
Quali indennità di disoccupazione e invalidità spettano a chi sconta la pena in regime alternativo al carcere?
Quali sono le misure alternative al carcere ammesse?
Le misure alternative al carcere ammesse sono, a titolo non esaustivo:
Naspi e Dis-Coll revocate
Per Naspi e Dis-Coll revocate sulla base della precedente disposizione normativa, l’INPS comunica che tali indennità di disoccupazione possono essere ora ripristinate, ma per far sì che ciò accada è necessario che il titolare della prestazione di disoccupazione invii all’Istituto di Previdenza il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria completo della data di inizio della pena da scontare in maniera alternativa al carcere. A questo proposito, si fa presente che le indennità verranno ripristinate e quindi erogate a partire dalla data di disposizione della revoca da parte dell’INPS, sempre che l’interessato “stesse scontando la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere, o da data successiva se la misura alternativa alla detenzione in Istituto penitenziario è stata disposta successivamente a quella della revoca. È fatta salva l’intervenuta maturazione medio tempore della prescrizione del diritto ai sensi dell’articolo 47-bisdel D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, e successive modificazioni” (messaggio INPS n.1197/2022). Questo si verificherà sia nei casi di accoglimento della domanda, senza disposizione di pagamento, sia nei casi di accoglimento ed erogazione (in parte) dell’assegno di disoccupazione, ossia nei casi in cui la revoca sia avvenuta successivamente
Indennità di disoccupazione agricola respinte
Le indennità di disoccupazione agricola respinte sulla base della precedente disposizione normativa saranno allo stesso modo riesaminate alla luce della sentenza della Corte Costituzionale in oggetto. Anche in questo caso sarà necessario che il titolare della prestazione di disoccupazione invii all’Istituto di Previdenza il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria completo della data di inizio della pena da scontare in maniera alternativa al carcere, e anche in questo caso si tratta di indennità agricole respinte in virtù della condanna e delle domande dapprima accolte e poi revocate, sempre sulla base della precedente disposizione. “È fatta sempre salva l’intervenuta maturazione medio tempore della decadenza sostanziale dall’azione giudiziaria ai sensi dell’articolo 47, comma terzo, del D.P.R. n. 639 del 1970”, come indicato dal Messaggio INPS.
Pensione sociale e assegno sociale revocati o respinti
Nei casi di pensione sociale e assegno sociale revocati o respinti sulla base della precedente disposizione normativa, l’INPS comunica quanto segue:
Prestazioni di invalidità civile revocate o respinte
Per le prestazioni di invalidità civile revocate o respinte sulla base della precedente disposizione normativa, l’INPS comunica quanto segue:
Si fa presente che “per ipotesi diverse da quelle disciplinate dalla richiamata sentenza, continuano a trovare applicazione le disposizioni precedentemente impartite” come riportato dal Messaggio Inps n.1197/2022.
Diritti del malato - Tratto da ilpatronato.it - Aprile 2022