COME LEGGERE I VERBALI DI INVALIDITA' CIVILE

COME LEGGERE I VERBALI DI INVALIDITA' CIVILE

COME LEGGERE I VERBALI DI INVALIDITA' CIVILE

Hai tra le mani un verbale di invalidità civile recente e non sai da che parte girarlo? Hai fatto richiesta di 104 e non capisci che cosa ti hanno risposto? Stai tranquillo, è un’esperienza comune. E non dipende dal titolo di studio o dalla professione… è successo anche a me! E allora proviamo a capirci qualcosa, sia del verbale di invalidità civile che di quelli relativi alla legge 104/92 e 68/99.


Quando il cittadino presenta domanda di invalidità civile può chiedere anche il riconoscimento della condizione di handicap ai sensi della legge 104/1992 (per avere diritto, tra le altre cose, ai permessi lavorativi) e il riconoscimento della condizione di disabile ai sensi della legge 68/1999 (per aver diritto all’inserimento lavorativo mirato)*. Quindi può presentare tre domande contemporaneamente e ricevere successivamente tre risposte da parte dell’INPS. Fino al 2009 l’INPS rispondeva inviando tre lettere con una grafica molto diversa e che quindi erano facilmente distinguibili: il verbale di invalidità aveva un foglio di carta velina in cui era riportata la diagnosi, il verbale della 104 aveva delle crocette e quello relativo alla legge 68 aveva un altro aspetto ancora. Dal 1° gennaio 2010 (per effetto del decreto legge 78/09, art. 20) i verbali hanno cambiato aspetto: ora si assomigliano tutti! Infatti i tre verbali riportano le stesse informazioni salvo dove è riportato il giudizio della commissione (quello che sotto ho identificato con il numero “6”). Le altre modifiche introdotte dal decreto hanno riguardato il fatto che la commissione valutante è stata integrata da un medico INPS e che la procedura è diventata informatizzata.


Il verbale di invalidità civile (Legge 104/92)


Dal 2010 il verbale di invalidità civile consta di diverse pagine, ma quelle più rilevanti si presentano così:


Legenda
1. Dati identificativi dell’ASL di residenza
2. Intestazione del documento
3. Dati identificativi del soggetto richiedente
4. Dati che sono stati acquisiti dalla commissione per inquadrare la situazione
5. Diagnosi (descrizione estesa, descrizione secondo il codice italiano stabilito dal decreto ministeriale del 5/2/1992 e secondo il codice internazionale ICD – che non viene quasi mai messo)
6. Giudizio della commissione (
il punto più rilevante!)
7. Disabilità rilevate
8. Esonero o non esonero dalle future visite di revisione
9. Necessità di revisione del verbale
10. Dati identificativi della commissione medica


(scarica il file: verbale inv civ)


E’ importante sapere che il verbale definitivo viene inviato in duplice copia: una con tutti i dati sanitari, anche sensibili, e l’altra con il solo giudizio finale (quindi con tutti i dati sensibili omessi; per questo leggerete ripetutamente la parola “OMISSIS”). Quindi, se vi sembra di aver davanti due copie dello stesso verbale, sappiate che c’è invece questa differenza. Il punto più rilevante è quello che io ho indicato con il numero 6, contenente il giudizio della commissione. In base a questo, discendono possibili diritti e benefici. Sommariamente, possiamo dire che:


  • fino al 33% di invalidità: nessun beneficio;
  • dal 46%: possibile iscrizione al collocamento mirato, se è stata riconosciuta la possibilità ai sensi della l. 68/99 (vedi sotto dove spiego il verbale della l. 68/99);
  • dal 74%: assegno di assistenza;
  • 100%: pensione di inabilità + eventuale indennità di accompagnamento.


In realtà la questione è molto più articolata, per cui vi rimando a questo mio articolo che spiega meglio i vari benefici (invalidità, disabilità, handicap: i vantaggi, perlomeno normativi), che cambiano a seconda dell’età e degli altri redditi. In ogni caso, un suggerimento: vista la complessità della materia, per essere davvero certi dei vostri diritti consultate sempre la fonte, cioè l’INPS. Oppure chiedete consulenza alle associazioni di categoria (tipo AmnicLedha, ecc.) o ai patronati.


Il verbale di Handicap (Legge 104/92)


Se in fase di richiesta di visita per l’invalidità civile è stata richiesta anche la valutazione della condizione di handicap ai sensi della legge 104/92, il cittadino riceverà a casa un’altra busta contenente questo verbale:


Legenda
1. Dati identificativi dell’ASL di residenza
2. Intestazione del documento
3. Dati identificativi del soggetto richiedente
4. Dati che sono stati acquisiti dalla commissione per inquadrare la situazione
5. Diagnosi
6. Giudizio della commissione (
il punto più rilevante!)
7. Necessità di revisione del verbale
8. Dati identificativi della commissione medica


(scarica il file: verbale L104)


Anche questo verbale definitivo viene inviato in duplice copia: una con tutti i dati sanitari e l’altra con tutti i dati sensibili omessi (e, al posto loro, la dicitura “OMISSIS”). Il punto più rilevante è il giudizio della commissione, che può essere:


  • Persona non handicappata > non ci sono benefici;
  • Persona con handicap (articolo 3, comma 1, Legge 104/1992; non è stata riconosciuta la connotazione di gravità);
  • Persona con handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, Legge 104/1992);
  • Persona con handicap superiore ai 2/3 (articolo 21, Legge 104/1992).


Il verbale di disabilità (legge 68/99)


Se in fase di richiesta di visita per l’invalidità civile è stata richiesta anche la valutazione della condizione di disabile ai sensi della legge 68/99, il cittadino riceverà a casa un’altra busta contenente questo verbale:


Legenda
1. Dati identificativi dell’ASL di residenza
2. Intestazione del documento
3. Dati identificativi del soggetto richiedente
4. Dati che sono stati acquisiti dalla commissione per inquadrare la situazione
5. Diagnosi
6. Giudizio della commissione (
il punto più rilevante!)
7. Necessità di revisione del verbale
8. Dati identificativi della commissione medica


(scarica il file: verbale L68)


Anche questo verbale definitivo viene inviato in duplice copia: una con tutti i dati sanitari e l’altra con tutti i dati sensibili omessi (e, al posto loro, la dicitura “OMISSIS”). Anche qua il punto più rilevante è il giudizio della commissione, che può essere:


  • non sussiste lo stato invalidante utile ai fini del collocamento mirato;
  • sussiste lo stato invalidante utile ai fini del collocamento mirato.


Nel secondo caso, la Commissione è tenuta a compilare la “Scheda socio-lavorativa” che si conclude con una “Relazione conclusiva”, cioè un giudizio sintetico sulle capacità lavorative della persona e sugli strumenti utili per il collocamento mirato (cioè se ha bisogno o meno di interventi di supporto, di rimozione delle barriere, di riqualificazione, ecc.)


Diritti del malato - Tratto da saperesociale.com - di G. Ghezzi - Gennaio 2022

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