Cosa fare in caso di invalidità negata dall’Inps? L’accertamento sanitario per il riconoscimento dell’invalidità civile è il passaggio obbligato per ottenere una serie di benefici economici, dalla pensione di inabilità per gli invalidi totali sino all’indennità di accompagnamento, passando per l’assegno mensile (invalidi parziali) e l’indennità di frequenza (minori invalidi). La verifica dell’invalidità prende avvio con l’inoltro all’INPS del certificato medico introduttivo, da parte del medico di base, e prosegue con la richiesta di accertamento sanitario trasmessa dall’interessato all’Istituto. Ricevuta l’istanza, la competente Commissione medico – legale dell’ASL verifica, in base alle minorazioni del richiedente, il grado di invalidità civile, cecità, sordità, disabilità ed handicap. Come comportarsi nelle ipotesi di invalidità negata? Quali strumenti ha a disposizione il cittadino? Analizziamo la questione in dettaglio.
Invalidità negata dall’Inps: ricorso amministrativo o giudiziario?
Contro i provvedimenti di diniego dell’invalidità e dei benefici economici ad essa collegati è possibile presentare a, seconda dei casi, un ricorso amministrativo o giudiziario. Per quale dei due optare? La scelta dipende dalla materia del contendere. Mentre il ricorso amministrativo è limitato ai provvedimenti di revoca o rigetto della prestazione economica, la procedura giudiziaria è attivabile contro il giudizio sanitario della Commissione.
Invalidità negata dall’Inps: ricorso amministrativo
Nei casi di mancato riconoscimento della prestazione economica legata all’invalidità è possibile attivare il ricorso amministrativo. La procedura è ammessa esclusivamente contro i provvedimenti di rigetto o revoca dei benefici economici, giustificati da requisiti come il reddito, la cittadinanza o la residenza. Per presentare ricorso è sufficiente collegarsi al portale inps.it e seguire il percorso “Prestazioni e Servizi – Servizi – Ricorsi amministrativi”, in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS. In alternativa, è possibile rivolgersi agli enti di patronato.
Invalidità negata dall’Inps: come fare domanda di ricorso
Una volta effettuato l’accesso alla piattaforma telematica è necessario selezionare il tipo di ricorso tra:
Successivamente, il sistema proporrà di indicare la materia del contendere tra:
Quest’ultima opzione permette di selezionare, come destinatario del provvedimento impugnato, il “Cittadino (Ricorsi Inv. Civ per motivi amministrativi – Assegno/Pensione Sociale)”. A seguire sarà necessario indicare il tipo di ricorso tra:
e, successivamente, il Numero Domus:
Dati del ricorrente ed invio del ricorso
Dopo la parte relativa ai dettagli del provvedimento da impugnare, il sistema chiederà di:
L’ultimo passaggio sarà l’inoltro del ricorso e la stampa della ricevuta. Successivamente, ricollegandosi al medesimo servizio, si potranno visualizzare i ricorsi proposti e, per quelli definiti, sarà disponibile la delibera.
Invalidità negata dall’Inps: ricorso giudiziario
Il ricorso giudiziario è ammesso:
Spirato il termine, la sola possibilità per l’interessato sarà quella di presentare una nuova domanda di riconoscimento dell’invalidità.
Accertamento Tecnico Preventivo
I giudizi per l’accertamento dell’invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità devono essere obbligatoriamente preceduti da un Accertamento Tecnico Preventivo (ATPO) per la verifica del requisito sanitario (Legge 15 luglio 2011 numero 111).
A pena di improcedibilità, pertanto, il cittadino che intende impugnare il verbale sanitario deve innanzitutto presentare al tribunale territorialmente competente (in base alla residenza) il ricorso per ATPO (articolo 445-bis del Codice di Procedura Civile).
Verifiche del CTU
A seguito del ricorso, il giudice provvede alla nomina di un Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU).
Il CTU si occuperà degli approfondimenti necessari insieme ad un medico legale dell’INPS.
Conclusa l’attività di ricerca, il Consulente trasmetterà al giudice una relazione peritale definitiva.
Le parti avranno a disposizione non più di trenta giorni per dichiarare se intendono contestare o meno le conclusioni del CTU.
Decreto di omologazione
In assenza di contestazioni il giudice, entro trenta giorni dalla sopra citata scadenza, emana il decreto di omologazione della perizia del CTU (non impugnabile né modificabile). Al contrario, se una delle parti (il ricorrente o l’INPS) manifesta il proprio dissenso alle conclusioni del Consulente Tecnico, il giudice assegnerà un ulteriore termine di trenta giorni affinché la parte dissenziente possa presentare ricorso dinanzi al medesimo giudice, evidenziando i motivi della contestazione.
Diritti del malato - Tratto da leggioggi.it - di Paolo Ballanti - Maggio 2022