SMART WORKING: COSA CAMBIA DAL 1° APRILE 2024

SMART WORKING: COSA CAMBIA DAL 1° APRILE 2024

SMART WORKING: COSA CAMBIA DAL 1° APRILE 2024

"Il Decreto-legge 34/2020 ha introdotto il diritto allo smart working per diverse categorie lavorative, prorogato fino al 31 marzo 2024 dal Decreto Anticipi, rappresentando una disciplina derogatoria rispetto alla legge sul lavoro agile."


Il Decreto-legge 34/2020 ha introdotto il diritto allo smart working per diverse categorie lavorative, prorogato fino al 31 marzo 2024 dal Decreto Anticipi, rappresentando una disciplina derogatoria rispetto alla legge sul lavoro agile.

Il Decreto Anticipi, in poche parole, ha esteso fino al prossimo 31 marzo l’accesso allo smart working (inizialmente previsto dall’articolo 90, commi 1 e 2, del D.L. numero 34/2020) in favore di due categorie di lavoratori:


  • Dipendenti con almeno un figlio minore di 14 anni;
  • Soggetti maggiormente esposti al rischio di contagio da Covid-19.


Per conoscere tutti gli aspetti legati al lavoro agile consigliamo il libro Smart Working focalizzato sulle origini e l’evoluzione di questa modalità di lavoro, dall’emergenza covid agli accordi di lavoro individuali, e sugli aspetti normativi e organizzativi, le opportunità e gli elementi critici, ma anche i profili psicologici per l’impatto che lo smart working ha avuto generando una vera e propria nuova percezione del lavoro.


Lavoratori con figli under 14


Sino al 31 marzo 2024 i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile.

La previsione opera a patto che:


  • nel nucleo familiare “non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa” (articolo 90, comma 1, D.L. numero 34/2020);
  • non vi sia nel nucleo familiare un genitore non lavoratore.


Lo svolgimento della prestazione da remoto:


  • può avvenire “anche in assenza degli accordi individuali” prescritti dalla normativa sullo smart working (Legge numero 81/2017), fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della citata Legge numero 81/2017;
  • a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.


Lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio da Covid


Grazie alla previsione contenuta nel Decreto Anticipi, sino al 31 marzo 2024 hanno diritto di svolgere le prestazioni di lavoro in modalità agile, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, i “lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2” (articolo 90, comma 1, D.L. numero 34/2020), in relazione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 83 del D.L. numero 34/2020. Come per i genitori di figli under 14, l’attività da remoto dev’essere compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.


Utilizzo di strumenti informatici


A norma dell’articolo 90, comma 2, la cui efficacia è stata prorogata sino al 31 marzo 2024, la prestazione lavorativa da remoto, da parte dei soggetti sopra citati, può essere “svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro”.


Smart working: cosa succederà dal 1° aprile 2024


In mancanza di ulteriori disposizioni normative che stabiliscano l’estensione del diritto allo smart working oltre il 31 marzo prossimo, i genitori con figli under 14 e i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio da Covid-19, dal 1° aprile 2024 potranno si continuare a svolgere la prestazione da remoto ma alle stesse condizioni degli altri lavoratori dipendenti, nel rispetto cioè della normativa ordinaria, rappresentata dalla Legge 22 maggio 2017 numero 81.


Accordo individuale


Il principale effetto dell’applicazione della disciplina ordinaria sullo smart working riguarda l’obbligo, dal 1° aprile 2024 (per le categorie di lavoratori in parola) di stipulare un apposito accordo individuale tra azienda e dipendente.

L’articolo 19, comma 1, della Legge numero 81/2017, dispone che l’accordo “relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova”. Il documento si preoccupa di fissare:


  • le forme di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro;
  • i tempi di riposo del lavoratore;
  • gli strumenti utilizzati dal lavoratore e le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la sua disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro;
  • le condotte sanzionabili a livello disciplinare;
  • l’eventuale diritto all’apprendimento.


Recesso


Il citato articolo 19 dispone al comma 2 che entrambe le parti possono recedere dall’accordo di smart working:


  • dando un preavviso non inferiore a 30 giorni, in caso di accordo a tempo indeterminato;
  • prima della scadenza, in caso di accordo a tempo determinato, soltanto in presenza di un giustificato motivo.


Attenzione alle categorie prioritarie


A partire dal 1° aprile 2024 i genitori di figli under 14 e i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio da Covid-19 non avranno più il diritto di svolgere la prestazione a distanza. Come anticipato, l’attività da remoto sarà comunque possibile previo accordo individuale tra datore di lavoro e dipendente interessato.

L’azienda è comunque tenuta a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto in modalità agile, formulate da:


  • lavoratrici e lavoratori con figli fino a 12 anni di età ovvero senza alcun limite di età in caso di figli in condizioni di disabilità (ai sensi dell’articolo 3, comma 3, Legge numero 104/1992);
  • lavoratori con disabilità grave, a norma dell’articolo 4, comma 1, Legge numero 104/1992;
  • lavoratori caregivers ai sensi dell’articolo 1, comma 255, Legge numero 205/2017).


Notiziario del malato - tratto da leggioggi.it - di Paolo Ballanti - Aprile 2024

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