"Il Decreto-legge 34/2020 ha introdotto il diritto allo smart working per diverse categorie lavorative, prorogato fino al 31 marzo 2024 dal Decreto Anticipi, rappresentando una disciplina derogatoria rispetto alla legge sul lavoro agile."
Il Decreto-legge 34/2020 ha introdotto il diritto allo smart working per diverse categorie lavorative, prorogato fino al 31 marzo 2024 dal Decreto Anticipi, rappresentando una disciplina derogatoria rispetto alla legge sul lavoro agile.
Il Decreto Anticipi, in poche parole, ha esteso fino al prossimo 31 marzo l’accesso allo smart working (inizialmente previsto dall’articolo 90, commi 1 e 2, del D.L. numero 34/2020) in favore di due categorie di lavoratori:
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Lavoratori con figli under 14
Sino al 31 marzo 2024 i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile.
La previsione opera a patto che:
Lo svolgimento della prestazione da remoto:
Lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio da Covid
Grazie alla previsione contenuta nel Decreto Anticipi, sino al 31 marzo 2024 hanno diritto di svolgere le prestazioni di lavoro in modalità agile, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, i “lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2” (articolo 90, comma 1, D.L. numero 34/2020), in relazione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 83 del D.L. numero 34/2020. Come per i genitori di figli under 14, l’attività da remoto dev’essere compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.
Utilizzo di strumenti informatici
A norma dell’articolo 90, comma 2, la cui efficacia è stata prorogata sino al 31 marzo 2024, la prestazione lavorativa da remoto, da parte dei soggetti sopra citati, può essere “svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro”.
Smart working: cosa succederà dal 1° aprile 2024
In mancanza di ulteriori disposizioni normative che stabiliscano l’estensione del diritto allo smart working oltre il 31 marzo prossimo, i genitori con figli under 14 e i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio da Covid-19, dal 1° aprile 2024 potranno si continuare a svolgere la prestazione da remoto ma alle stesse condizioni degli altri lavoratori dipendenti, nel rispetto cioè della normativa ordinaria, rappresentata dalla Legge 22 maggio 2017 numero 81.
Accordo individuale
Il principale effetto dell’applicazione della disciplina ordinaria sullo smart working riguarda l’obbligo, dal 1° aprile 2024 (per le categorie di lavoratori in parola) di stipulare un apposito accordo individuale tra azienda e dipendente.
L’articolo 19, comma 1, della Legge numero 81/2017, dispone che l’accordo “relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova”. Il documento si preoccupa di fissare:
Recesso
Il citato articolo 19 dispone al comma 2 che entrambe le parti possono recedere dall’accordo di smart working:
Attenzione alle categorie prioritarie
A partire dal 1° aprile 2024 i genitori di figli under 14 e i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio da Covid-19 non avranno più il diritto di svolgere la prestazione a distanza. Come anticipato, l’attività da remoto sarà comunque possibile previo accordo individuale tra datore di lavoro e dipendente interessato.
L’azienda è comunque tenuta a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto in modalità agile, formulate da:
Notiziario del malato - tratto da
leggioggi.it - di Paolo Ballanti - Aprile 2024