Il D.Lgs 105 del 30 giugno 2022, nel dare attuazione alla direttiva (UE) n. 2019/1158, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, ha introdotto alcune importantissime novità normative in materia di permessi e di congedi per l’assistenza ai soggetti riconosciuti disabili in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il D.Lgs è in vigore dal 13 agosto 2022 ma le indicazioni operative sono state diffuse dall’INPS attraverso due comunicazioni (Messaggio 3096 del 5-08-2022 e Circolare 39 del 4-04-2023), ci cui una molto recente. Vediamo di seguito, in maniera schematica, come cambiano le cose per i portatori di handicap grave e per le loro famiglie.
Permessi lavorativi per i caregiver (ART. 33 LEGGE 104/1992)
Nel riformulare il comma 3 dell’articolo 33 della legge n. 104/1992 il D.Lgs ha eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza” con riferimento ai giorni di permesso spettanti ai caregiver familiari di soggetti con disabilità grave, che fino ad oggi potevano essere autorizzati a un solo lavoratore dipendente, ad esclusione dei genitori. Pertanto, a decorrere dal 13 agosto 2022, fermo restando il limite complessivo di tre giorni di permesso mensile per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro. Al fine di valutare la concessione dei benefici in argomento, la dichiarazione del disabile, che indica l’intenzione di farsi assistere dal soggetto che presenta l’istanza, deve essere allegata alla domanda da parte di ogni richiedente. Resta, invece, invariato rispetto al testo della normativa già operante il diritto individuale del lavoratore in situazione di disabilità grave a fruire per sé stesso dei tre giorni mensili o dei riposi orari giornalieri a essi alternativi, previsti dal comma 6 dello stesso articolo 33.
Prolungamento del congedo parentale
Con riferimento al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale (previsto dal D.Lgs 151/2001) spettante ai genitori con figli cui sia stato riconosciuto un handicap grave, il Decreto 105/2022 prevede che i periodi di prolungamento del congedo parentale non comportano la riduzione di ferie, riposi e tredicesima o gratifica natalizia, a eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo quanto espressamente previsto dalla contrattazione collettiva. La modifica, tuttavia, non ha valenza retroattiva e si applica per i periodi di prolungamento di congedo parentale fruiti a partire dal 13 agosto 2022.
Congedo straordinario per assistenza
Il Decreto 105 è intervenuto anche sul congedo straordinario per l’assistenza a familiari disabili in situazione di gravità, introducendo il convivente di fatto tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del suddetto congedo, in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell’unione civile. La definizione di “convivente di fatto” fa riferimento alla “convivenza di fatto” come individuata dal comma 36, Art. 1 della Legge 76/2016: “si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”. Per quanto riguarda la qualificazione di “parte dell’unione civile”, invece, il rimando è al comma 3 dell’Art. 1 della medesima normativa.
A partire dal 13 agosto 2022, dunque, il congedo straordinario per assistenza può essere goduto con il seguente ordine di priorità:
Nei casi in cui, tra i requisiti per il riconoscimento del diritto, sia prevista la convivenza con il disabile, la stessa può essere instaurata successivamente alla presentazione della domanda di congedo straordinario. La convivenza instaurata successivamente alla presentazione della domanda di congedo straordinario deve essere, comunque, garantita per tutta la fruizione del congedo.
Compatibilità e incompatibilità tra permessi 104 e congedi
Come già anticipato, è rimasta esclusa dalla revisione del contenuto la parte dell’Art. 33 della Legge 104 relativa ai permessi spettanti ai lavoratori con handicap grave riconosciuto. Pertanto, è ancora possibile la contemporanea fruizione, nello stesso mese, dei permessi spettanti al lavoratore con disabilità grave, per sé stesso, e dei permessi concessi ai soggetti che prestano assistenza. Tuttavia, la fruizione dei congedi ai sensi della Legge 104 non è compatibile con la richiesta di prolungamento del congedo parentale (art. 33 del decreto legislativo n. 151/2001) o ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale (art. 42, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001). Per questo, l’INPS chiarisce che: qualora venga presentata e accolta una domanda di prolungamento del congedo parentale oppure di ore di riposo giornaliero a esso alternative, tutte le autorizzazioni ai giorni di permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, per assistere la stessa persona disabile grave, in corso di validità negli stessi mesi, saranno sospese e riattivate d’ufficio per i periodi successivi già oggetto di precedenti provvedimenti di accoglimento. Allo stesso modo, per i mesi in cui uno o entrambi i genitori siano autorizzati a fruire di giornate di prolungamento del congedo parentale oppure delle ore di riposo giornaliero a esso alternative, non potranno essere accolte nuove domande di giorni di permesso mensili per lo stesso soggetto in situazione di disabilità grave.
Per ogni dettaglio operativo si rimanda al testo completo della comunicazione, disponibile qui.
Diritti del malato - Tratto da osservatoriomalattierare.it - di Alessandra Babetto - Maggio 2023