Il periodo di comporto è quel periodo in cui il lavoratore in malattia conserva il posto di lavoro e il datore di lavoro non può procedere al licenziamento.
Gravi patologie e periodo di comporto nel pubblico impiego
I contratti di lavoro del pubblico impiego prevedono che, in caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili, come per esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per soggetti affetti da HIV-AIDS, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, oltre che i giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital, anche i giorni di assenza dovuti alle suddette terapie debitamente certificati.
Nei contratti del pubblico impiego rinnovati per il triennio 2016- 2018 le tutele relative al periodo di comporto in presenza di gravi patologie sono estese alle assenze per malattia dovute agli effetti collaterali delle terapie salvavita.
Pertanto i contratti di lavoro relativi ai comparti funzioni centrali, funzioni locali e sanità rinnovati per il triennio 2016-2018, prevedono l’esclusione dal computo dei giorni di assenza per malattia, anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle terapie salvavita che comportano incapacità lavorativa, per un periodo massimo di quattro mesi per ciascun anno solare.
Per il comparto istruzione e ricerca rimangono in vigore le disposizioni dei contratti di lavoro rinnovati per il triennio 2006-2009 che già contemplavano questa tutela prevedendo che in caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto, nei contratti del comparto scuola e ricerca non è previsto il limite temporale dei 4 mesi per ogni anno solare per i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle terapie salvavita che comportano incapacità lavorativa.
La certificazione
L’attestazione delle particolari patologie che richiedono terapie salvavita deve essere rilasciata dalle competenti strutture medico-legali delle Aziende sanitarie locali o dagli istituti o strutture accreditate o dalle strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni.
I giorni di assenza dovuti al ricovero ospedaliero, alle terapie e agli effetti collaterali delle stesse, devono essere certificati dalle Competenti strutture del Servizio Sanitario Nazionale o dagli istituti o strutture accreditate dove è stata effettuata la terapia o dall’organo medico competente.
I contratti di lavoro nel citare patologie gravi e terapie invalidanti non fanno mai riferimento ad alcuna specifica normativa. I casi che rientrano nella fattispecie prevista dai contratti di lavoro devono essere valutati di volta in volta, caso per caso, dal medico della Azienda USL.
Per questo, per quanto riguarda la classificazione delle malattie per le quali è prevista la retribuzione intera e la esclusione dal computo dei limiti massimi di assenza per malattia, a nostro parere, non sono utili:
La normativa sulle malattie che comportano il diritto all'esenzione dalla partecipazione per le prestazioni di assistenza sanitaria (Decreto Legislativo n. 124/98 e successive modificazioni ed integrazioni, Decreti del Ministero della Sanità n. 329/99 e 279/2001);
il Decreto Ministeriale 21 luglio 2000, n. 278 che regolamenta la fruizione dei congedi per eventi e cause particolari. A questo proposito una nota emessa dal Servizio Legale dell’Ufficio scolastico regionale della Lombardia in data 23/07/2004 (Prot.n. 10038 Milano) rileva che una definizione di patologia grave è affrontata nel D.M. n. 278/2000 in cui la gravità della patologia è definita in rapporto alle patologie acute o croniche determinanti temporanea o permanente riduzione dell’autonomia personale, patologie che richiedano assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, etc. ma afferma, subito dopo, che la finalità del regolamento contenuto nel D.M. 278/2000 non può ritenersi sovrapponibile all’ipotesi contrattualmente prevista confermando l’assenza di chiari riferimenti normativi per la definizione di grave patologia;
il D. M. 2 agosto 2007 del Ministero dell'economia e delle finanze che contiene un elenco di patologie redatto allo scopo di esonerare le persone affette da queste patologie dalla visita di controllo sulla permanenza dello stato invalidante.
In definitiva, le gravi patologie, e le relative terapie invalidanti, per le quali è prevista la retribuzione intera e la esclusione dal computo dei limiti massimi di assenza per malattia, non sono espressamente specificate dalla legislazione e dai contratti di lavoro, ma la gravità della patologia non può essere rimessa alla valutazione discrezionale del datore di lavoro e deve essere accertata e certificata da un medico della competente Azienda U.S.L. (o struttura convenzionata dice il contratto degli enti locali), ma in generale la certificazione è rilasciata da un medico in servizio presso l’azienda U.S.L. e molto spesso si tratta del medico legale.
Importante
Si ricorda infine che per usufruire delle agevolazioni su malattia e periodo di comporto non è richiesto il riconoscimento di invalidità e/o di handicap grave, e, nel contempo, non è di per sé sufficiente essere in possesso del riconoscimento di handicap anche grave e della certificazione di invalidità civile anche al 100% con indennità di accompagno.
Gravi patologie e periodo di comporto per i dipendenti delle aziende private
Il Ministero del Lavoro con la Circolare n. 40 del 2005 auspica la possibilità di estensione del periodo di comporto, anche nell’impiego privato, nelle particolari ipotesi di malattie lunghe, caratterizzate dalla necessità di cure post-operatorie, terapie salvavita e di una conseguente gestione flessibile dei tempi di lavoro. Tali ipotesi particolari di estensione del periodo di comporto si rivelano particolarmente significative con riferimento a lavoratori affetti da malattie oncologiche, che spesso necessitano di un periodo di comporto più ampio rispetto a quello previsto in via ordinaria.
Una più estesa diffusione è demandata dunque alla contrattazione collettiva soprattutto con riferimento al rapporto di lavoro privato.
Si consiglia pertanto di verificare attentamente quanto previsto dai contratti di lavoro della categoria di appartenenza.
Si raccomanda, comunque, una lettura della circolare che contiene informazioni utili anche su altri aspetti (aspettativa non retribuita, congedo straordinario per cure, part-time, ecc..).
Normativa di riferimento
Diritti del malato - Tratto da superabile.it - di Alessandra Torregiani - Settembre 2020