DAL 1° MARZO DECADE NORMA LAVORO AGILE

DAL 1° MARZO NUOVA NORMA LAVORATORI FRAGILI

DAL 1° MARZO DECADE NORMA LAVORO AGILE

Nota 325 del 3 marzo. Lavoro agile per il personale in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, nonché dei lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita (lavoratori “fragili”).

Dal 1° marzo 2021 non trova più applicazione la norma che disponeva che “a decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020 – periodo poi prorogato al 28 febbraio, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”.



Nella nota si sottolinea, facendo riferimento alla nota 11 settembre 2020, n. 1585, che “permane il diritto del lavoratore fragile di continuare a prestare la propria prestazione lavorativa nelle modalità e nelle forme stabilite a seguito della certificazione già rilasciata dal medico competente, nelle modalità e con le previsioni, anche in ordine all’istruttoria e alla definizione specifica (“idoneità, idoneità con prescrizioni, inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio”)”.


Nel caso di personale per il quale sia stato sottoscritto un contratto di utilizzo in altri compiti, “il contratto del supplente nominato per la sostituzione dell’attività in presenza già stipulato è prorogato fino al termine della data prevista dalla certificazione. Nei casi, invece, in cui il docente fragile abbia utilizzato le misure di cui all’articolo 26 del DL 18/2020 svolgendo attività a distanza – e il supplente per le ore necessarie sia stato nominato con il codice N19 “su lavoratore fragile” – si dovrà ricorrere all’istituto della malattia d’ufficio ed il supplente dovrà essere prorogato con la tipologia “Assenza breve” codice N01″.

Per quanto riguarda il personale ATA continuano ad applicarsi alle condizioni previste, fino al perdurare dello stato di emergenza – attualmente fissato al 30 aprile – , le indicazioni contenute nel verbale di intesa sottoscritto tra l’Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali in data 27 novembre 2020 che prevede forme di prestazione del servizio in modalità agile.


Diritti del malato - Tratto da orizzontescuola.it - Marzo 2021

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