"Tutto ciò che c’è da sapere in materia di pass per disabili."
Tratteremo:
Chi ne ha diritto, come ottenerlo e usarlo
Tra le varie agevolazioni previste per facilitare la mobilità dei disabili c'è il contrassegno per auto che, in deroga ad alcune prescrizioni di legge, mette al riparo i soggetti portatori di handicap e/o invalidi da improprie contestazioni o verbalizzazioni di infrazioni.
Il contrassegno invalidi è un tagliando di colore arancione con il simbolo grafico della disabilità che permette alle persone con problemi di deambulazione e ai non vedenti di usufruire di facilitazioni nella circolazione e nella sosta dei veicoli al loro servizio, anche in zone vietate alla generalità dei veicoli.
Si tratta di una speciale autorizzazione che, previo accertamento medico, viene rilasciata dal proprio Comune di residenza (più esattamente dal sindaco), ma è valido e utilizzabile su tutto il territorio nazionale (art.188 del Codice della Strada, CdS, e art. 381 del Regolamento di esecuzione del CdS).
Formalmente è un atto amministrativo autorizzatorio che rimane di proprietà comunale anche se affidato alla detenzione temporanea della persona fisica indicata. Il contrassegno ha la durata di cinque anni, anche se la disabilità è permanente. Quando i cinque anni sono scaduti, può essere rinnovato. Fino al 15 settembre 2012 il contrassegno per auto rilasciato dal Comune era un tagliando di colore arancione, con il simbolo nero della sedia a rotelle.
Dal 15 settembre 2012 è entrato in vigore in Italia il nuovo contrassegno di parcheggio per disabili "europeo", con un formato rettangolare, di colore azzurro chiaro, con il simbolo internazionale dell'accessibilità bianco della sedia a rotelle su fondo blu.
Il nuovo contrassegno rilasciato a partire dal 15 settembre 2012 è stato introdotto con il Decreto del Presidente della Repubblica n.151 del 30 luglio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2012, ed è conforme al "contrassegno unificato disabili europeo" (CUDE) previsto dalla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea 98/376/CE.
Il contrassegno europeo sarà quindi valido anche negli altri ventisette paesi aderenti all'UE, senza rischiare di subire multe o altri disagi per il mancato riconoscimento del documento rilasciato dall'autorità italiana.
I requisiti previsti per il rilascio del nuovo contrassegno restano principalmente gli stessi; allo stesso modo, anche le condizioni del suo utilizzo.
Si ricorda che i Comuni hanno tre anni di tempo per sostituire il vecchio contrassegno con il nuovo modello europeo. In questo periodo quelli già rilasciati restano comunque validi ed i nuovi contrassegni europei saranno consegnati in occasione del rinnovo degli stessi. Nel caso il titolare del vecchio contrassegno in corso di validità abbia la necessità di recarsi in un Paese dell'Unione Europea è consigliabile rivolgersi al proprio Comune di residenza per richiederne tempestivamente la sostituzione.
Entro lo stesso termine di tre anni, anche la segnaletica stradale orizzontale e verticale relativa alla mobilità delle persone con disabilità dovrà essere adeguata alla rappresentazione grafica e cromatica del nuovo contrassegno, in base alle indicazioni contenute nel Decreto.
DIRITTO AL RILASCIO DEL CONTRASSEGNO
Hanno diritto al rilascio del contrassegno:
Per un periodo inferiore ai cinque anni, quindi a tempo determinato, può essere rilasciato anche a:
Il contrassegno invalidi non è vincolato a uno specifico veicolo perché ha natura strettamente personale, quindi può essere utilizzato su qualunque mezzo destinato alla mobilità del disabile, a prescindere dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un veicolo. Deve essere usato solo ed esclusivamente se l’intestatario del contrassegno è a bordo, alla guida o accompagnato da terzi, e deve essere sempre esposto in originale, in modo ben visibile, sul parabrezza del veicolo. Infine, in caso di decesso del titolare, di perdita dei requisiti o di
scadenza del termine di validità, il contrassegno deve essere restituito all’ufficio competente che lo ha rilasciato. È molto importante, per non incorrere nelle sanzioni previste dal Codice della Strada, conoscere le norme che disciplinano la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio della persona disabile e dotati di contrassegno.
Primo rilascio
Del contrassegno invalidi o nel caso in cui il vecchio contrassegno sia scaduto da più di novanta giorni si deve prima ottenere dall’Ufficio di Medicina Legale dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza la certificazione medica attestante la capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta o la cecità totale; poi, presentare un’apposita domanda, indirizzata al sindaco del Comune di residenza, allegando la certificazione medica sopra indicata (art. 381 Regolamento di esecuzione del CdS, modificato dal D.P.R. 151/2012, e L. 131/2001).
Per le persone disabili e/o invalide temporaneamente, in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche , il contrassegno può essere rilasciato a tempo determinato con le stesse modalità, ma la relativa certificazione medica deve specificare espressamente il presumibile periodo di durata della invalidità del contrassegno. Il rilascio del contrassegno definitivo, vale a dire quello con validità per cinque anni, è gratuito. Sono previsti specifici versamenti solo nel caso del contrassegno temporaneo. I tempi del rilascio possono variare da Comune a Comune. Allo scadenza della validità si può rinnovare il contrassegno con le seguenti modalità (art. 1 del D.P.R. 151/2012).
Contrassegno invalidi definitivo (con validità per cinque anni):
Entro i tre mesi successivi alla scadenza occorre presentare al comune di residenza la certificazione medica del proprio medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al precedente rilascio del contrassegno.
Contrassegno invalidi temporaneo:
E' possibile l’emissione di un nuovo contrassegno a tempo determinato, previa ulteriore certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico-legale dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all’ulteriore rilascio. In questo caso, l’ufficio di medicina legale, oltre a verificare il persistere dei requisiti minimi per la concessione, deve anche indicare i tempi di validità del nuovo contrassegno. In entrambi i casi, successivamente bisogna presentare al comune di residenza apposita domanda per richiedere il rilascio del nuovo contrassegno invalidi, allegando la certificazione medica, il vecchio contrassegno in originale e, per i contrassegni temporanei, la marca da bollo prevista dalla normativa vigente. È possibile richiedere il duplicato del contrassegno, per furto o smarrimento, presentando domanda e denuncia fatta alle Autorità. A chi rivolgersi Per ottenere il rilascio, il rinnovo e il duplicato del contrassegno invalidi è consigliabile informarsi preventivamente presso il proprio Comune di residenza per conoscere l’ufficio competente e le modalità da seguire.
Contrassegno invalidi scaduto e multa Ztl
Un nostro lettore è stato multato per circolazione con contrassegno invalidi scaduto. In particolare, il proprietario del veicolo ha ricevuto diversi verbali per passaggio nelle Ztl, passaggio che gli era consentito proprio in forza del suddetto permesso. Senonché il Comune non lo avrebbe mai avvisato dell’intervenuta scadenza del pass. Il lettore si chiede pertanto se tale operato sia legittimo e se, in caso negativo, sia possibile fare ricorso al giudice per annullare le contravvenzioni stradali. A spiegare la corretta interpretazione della legge, per il caso di circolazione con contrassegno invalidi scaduto, è stata più volte la giurisprudenza della Cassazione. Secondo la Corte il contrassegno invalidi scaduti non consente né di circolare nelle Ztl, né di parcheggiare sulle strisce gialle. E ciò vale sia per il contrassegno disabili definitivo (che vale per cinque anni al termine dei quali deve essere rinnovato), sia per il contrassegno disabili temporaneo (che è di durata inferiore a cinque anni e di solito è collegato a un problema di deambulazione temporaneo). Sul Comune non grava, per legge, alcun obbligo di comunicazione della scadenza del pass invalidi. Pertanto, le multe elevate con il permesso scaduto sono legittime. Secondo la Corte non è neanche possibile parlare di buona fede dell’automobilista che, pur titolare del diritto al pass perché effettivamente portatore di handicap, non si sia accordo involontariamente della sua scadenza. Si tratta di una negligenza non scusabile rispetto all’obbligo del tempestivo rinnovo del permesso che grava anche su chi ha una disabilità. Questa visione non può essere messa in discussione neanche dalla constatazione che l’automobilista si attivi immediatamente appena resosi conto che il permesso sia scaduto. Il possessore del contrassegno invalidi può liberamente transitare all’interno di zone a traffico limitato laddove sia altresì autorizzato l’accesso a veicoli di trasporto pubblico senza la necessità di comunicare entro le 48 ore successive l’avvenuto passaggio.
Si può parcheggiare nell’area invalidi se il disabile non è presente?
Non si può parcheggiare in uno spazio riservato agli invalidi, anche se muniti del pass, se all’interno dell’auto non è presente la persona portatrice di handicap. A riguardo la Cassazione ha detto:
«La sosta in uno spazio riservato agli invalidi, con un veicolo che non sia effettivamente adibito al trasporto di una persona alla quale il relativo contrassegno sia stato rilasciato, rientra nella previsione dell’art. 158 C.d.S. (nella specie, la Corte ha ritenuto valida la sanzione elevata al guidatore, atteso che nel verbale era stata constatata l’assenza sul posto della titolare dell’autorizzazione)».
Si può parcheggiare con il contrassegno invalidi in divieto di sosta?
Il contrassegno invalidi non consente di parcheggiare neanche in zona di divieto di sosta, per quanto non sia di ostacolo alla circolazione. Conta non l’effettivo pregiudizio al traffico ma la valutazione fatta a monte dal Comune.
A riguardo la Cassazione ha pronunciato il seguente principio:
«Deve essere disattesa l’interpretazione dell’art. 12 del d.P.R. 503/1996 secondo cui il titolare di un contrassegno per invalidi possa dirsi legittimato, tra l’altro, a parcheggiare la propria vettura anche al di fuori degli spazi espressamente riservati alle persone diversamente abili, con il solo limite dell’ostacolo che tale sosta potrebbe creare alla libera circolazione, senza dunque la necessità di un’ulteriore autorizzazione sindacale. Nel ritenere di poter posteggiare la propria vettura ove ritenuto più confacente alla propria disabilità, con l’unico limite del non costituire intralcio alla circolazione, si omette di considerare che il concetto di intralcio non riguarda solo un dato di fatto contingente ma interessa anche come nel concreto l’autorità comunale abbia inteso regolare il transito e la sosta in un determinato luogo: se dunque vi sia – come appare esservi stato nella fattispecie – un divieto permanente alla sosta, questo sta a significare che in quello spazio l’autorità amministrativa ritiene esistente una situazione di potenziale intralcio alla circolazione che con il divieto in questione vuole eliminare: non ammissibile appare dunque il superamento di tale interdizione amministrativa – che tende a preservare dalla sosta quei luoghi ove la stessa è vietata dalle principali norme di comportamento – seguendo una soggettiva interpretazione del concetto di ostacolo al pubblico transito».
Esposizione contrassegno invalidi
Non basta avere il contrassegno invalidi: questo deve essere anche chiaramente esposto. Se non visibile, la multa è legittima. Lo ha detto la Cassazione che ha affermato il seguente principio:
«In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada, il diritto di sostare nelle aree riservate, previsto in favore dei detentori del “contrassegno invalidi”, presuppone non solo la titolarità, ma anche l’effettiva esposizione del contrassegno stesso, in mancanza della quale, non essendo possibile stabilire se il veicolo sia al servizio di un portatore di disabilità, l’autorità che procede ad accertare il fatto deve contestare la violazione di cui all’art. 158 del codice della strada».
Fotocopia contrassegno invalidi
Non si può esporre una copia del contrassegno invalidi, neanche se l’agente è titolare del pass originale. L’uso del documento falso costituisce reato di uso di un atto falso.
Contrassegno invalidi e strisce blu
Il disabile quando si parla di circolazione stradale ha dei diritti sanciti dalla normativa vigente che sono inviolabili. In materia di circolazione stradale il disabile ha soprattutto il diritto ad avere dei posti riservati nel momento in cui deve parcheggiare. Questo riguarda sia il disabile alla guida del suo automezzo, che il disabile come trasportato. L’invalido senza patente ha diritto a far parcheggiare gratuitamente nelle strisce blu l’auto al suo accompagnatore, sempre che il parcheggio riservato ai disabili sia occupato. La materia come detto è alquanto particolare. Probabilmente non c’è fattispecie di situazione più difficile da comprendere che non sia questa relativa al parcheggio destinato ai portatori di handicap. Posto auto in condominio, strisce gialle, posti riservati e contrassegno disabili sono argomenti sui quali spesso sono chiamati i giudici ad intervenire per dirimere contenzioni tra privati e tra privati ed amministrazioni pubbliche. Come già detto, anche il disabile che non ha la patente ha diritto al parcheggio a lui riservato, anche se l’auto che lo accompagna non è sua e il suo accompagnatore è una persona sana. Una linea questa necessaria dal momento che se non fosse così ci si ritroverebbe di fronte ad una forma di discriminazione piuttosto marcata, con il disabile grave che magari non può guidare o che non ha la possibilità di avere un mezzo proprio, discriminato rispetto ad un disabile meno grave che può guidare. Il principio è quello di garantire al disabile affetto da un handicap totale e impossibilitato a guidare, lo stesso trattamento e le stesse agevolazioni in materia parcheggio, del disabile che invece può fare le cose con più autonomia.
Per questo anche chi accompagna il disabile ha diritto a parcheggiare sulle strisce blu senza dover pagare il ticket nel momento in cui i posti riservati ai disabili siano occupati. Più che una norma questo è l’orientamento ormai definito da parte delle Corti, come quella di Cassazione per esempio, che ha spesso sancito come se il Comune prevede il parcheggio gratis su strisce blu per l’auto condotta da un disabile, lo stesso deve essere previsto per l’auto condotta da un accompagnatore del disabile.
Naturalmente è necessario esporre il pass per disabili, altrimenti il primo ausiliare del traffico che passa e trova un veicolo senza ticket esposto, non potrà fare altro che constatare l’infrazione e multare il veicolo. Naturalmente questa non è la regola generale perché anche il portatore di handicap se non parcheggia negli spazi a lui dedicati e delimitati dalle strisce gialle, deve pagare il ticket relativo ai parcheggi con strisce blu. Infatti deve essere il Comune (e molti lo sono già) a dotarsi di regolamenti comunali atti proprio a risolvere quello che a tutti gli effetti è un vantaggio offerto ai portatori di handicap. Pertanto, in un Comune dove si è deliberato di concedere il parcheggio a pagamento gratis per i disabili, questo deve essere garantito all’invalido con o senza patente e con o senza veicolo proprio.
Sono gli articoli n° 188 comma 3 comma del Codice della strada e n° 11 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n° 503 del 1996 a stabilire che per i titolari del contrassegno invalidi viga l’esonero dai limiti di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato e dai divieti e limitazioni della sosta disposti dall’autorità competente, ma non quello di parcheggiare gratis dove per la generalità degli altri veicoli è prevista la sosta a pagamento. Il fatto che non si dia il diritto al parcheggio gratis sulle strisce blu agli invalidi, a meno che non intervenga un regolamento comunale, deriva dalla tipologia di vantaggio derivante da questo aspetto. Infatti l’invalido deve essere tutelato in quanto a mobilità e non dal punto di vista economico e il parcheggio gratuito non presenta in genere, un vantaggio in termini di mobilità ma solo a livello economico. Parcheggio per disabili nel cortile condominiale: un diritto posto auto esclusivo e vicino al portone d’ingresso. Questo vale quando gli spazi non sono sufficienti per tutti. lo dice il Tribunale di Verbania, sentenza numero 513 del 2 dicembre 2020. È giusto che le persone affette da disabilità siamo tutelate dalla legge.
Parcheggio per disabili nel cortile condominiale: come nei luoghi pubblici
D’altronde, esistono posti riservati ai disabili in molti luoghi pubblici. Sono quindi nulle le delibere assembleari, anche se votate a maggioranza qualificata, che escludono il diritto all’area di sosta riservata nel cortile condominiale per i disabili.
È un privilegio? No. Un’interpretazione costituzionalmente orientata data dai giudici alla normativa sulle proprietà comuni. Alla base, c’è il dovere di solidarietà imposto dalla Costituzione, che prevale sul diritto di proprietà e può limitare le facoltà a esso correlate. Tutto questo si concilia col fatto che ogni area di sosta non deve ledere il paritetico diritto degli altri di usufruirne. Così ogni comproprietario può servirsene, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne analogo uso. I disabili possono vedersi riconosciuto il diritto al parcheggio riservato sotto casa se:
Dalla teoria alla pratica: la lotta della sosta in condominio
Ovviamente, in un mare di sentenze, passare dalla teoria alla pratica è difficilissimo, specie nei casi in cui i posti auto non bastano per tutti. Meno lo spazio, più alte probabilità di lotta per il parcheggio. Talvolta, sono i regolamenti condominiali che disciplinano l’uso dei parcheggi, assegnandoli ad alcuni abitanti in base ai posti sufficienti. Con un regolamento di tipo contrattuale, che deve essere approvato all’unanimità. La Cassazione ha considerato innovazione consentita la destinazione del cortile condominiale a parcheggio di autovetture dei singoli condomini anche con il criterio dei turni a rotazione.
Parcheggio personale disabili
È possibile chiedere il parcheggio disabili personalizzato per chi è in grave e permanente situazione di deambulare, chiedendo un posto riservato vicino casa o vicino al luogo di lavoro. Per poter fare domanda bisogna già aver ottenuto il contrassegno per disabili.
Per fare domanda per il parcheggio disabili permanente, bisogna avere i seguenti requisiti:
■ possedere un’auto;
■ aver già ottenuto il contrassegno disabili;
■ avere un handicap grave con una difficoltà permanente a deambulare.
Nello spazio riservato dovrà essere apposta un’apposita segnaletica che riporterà gli estremi dell’autorizzazione rilasciata dal comune di appartenenza. Per poter ottenere il parcheggio disabili riservato vicino casa, bisogna presentare un modulo al Comando di Polizia Municipale.
Contrassegno disabili e cambio residenza: cosa fare?
Il contrassegno per disabili presenta una numerazione unica ed è strettamente legato al Comune che lo emette. Pertanto, in caso di cambio di residenza, è fondamentale presentare una nuova domanda di sostituzione al Comune di destinazione, restituendo il vecchio contrassegno al Comune di origine.
Qui sotto trovi il modulo aprendo il link in PDF.
Modulo richiesta sosta disabili [253 Kb]
Diritti del malato - Redazione Reumatoide.it - Marzo 2021