La convenzione
CONVENZIONE PER SERVIZIO AMBULANZA TRASPORTO AMMALATI
Tra
L'AIRA ODV con sede legale in V.le Pavia 26, C.F. 92545950153, qui rappresentata dal Legale Rappresentante Spelta Stefano
la Croce Azzurra Belgioioso Organizzazione di Volontariato Ente del Terzo Settore di seguito chiamata "Croce Azzurra" con sede legale e amministrativa in Belgioioso (PV) via Pietro Nenni, 10 C.F. 81000930180, qui rappresentata dal Legale Rappresentante Presidente Davide Paravisi.
Premesso che
a) L'Aira odv
b) Sita in Lodi V.le Pavia 26, d'ora in avanti per brevità designato con " Centro"
c) il Centro è diretto dal Direttore di Struttura, con l'ufficio di Direzione, i quali saranno d'ora in avanti denominati, per brevità, la Direzione del Centro, quando non si preferisca scrivere più semplicemente "il Direttore di Struttura"
d) il Centro ha necessità di organizzare un servizio di trasporto dei propri pazienti;
e) la Croce Azzurra si è resa disponibile ad effettuare tale servizio.
tutto ciò premesso, nel considerare le premesse quale parte integrante della presente convenzione, le Parti concordano e stipulano quanto segue:
Art. 1 - Oggetto della convenzione
1.1 L'AIRA ODV affida il servizio di ambulanza per il trasporto degli Ospiti del Centro alla Croce Azzurra.
1.2 La Croce Azzurra assume il servizio di cui all'articolo precedente e mette a disposizione le ambulanze con relativo personale che agirà con professionalità e soprattutto con carattere di servizio al prossimo al fine di ridurre al minimo il disagio del trasporto dell'ammalato.
1.3 Su autorizzazioni del Centro alcuni trasporti potranno essere effettuati con autovettura o pulmini abilitati a trasporto sanitario semplice messi a disposizione dalla Croce Azzurra.
Art. 2 - Modalità di trasporto
2.1 La Croce Azzurra effettuerà i "trasporti secondari" richiesti anche in orario serale e notturno nel limite delle proprie disponibilità di mezzi e risorse presenti al momento della richiesta.
2.2 Per i "trasporti primari" che necessitano di ricovero nei reparti di Pronto Soccorso la competenza esclusiva rimane in capo alla C.O.Em.Ur.118 come previsto dai vigenti protocolli operativi.
Art. 3 - Rimborso spese di trasporto
3.1 La Croce Azzurra per ogni tipologia di mezzo di trasporto utilizzato, applicherà i rimborsi indicati nella Delibera Regione Lombardia n° XII/437 del 12/06/2023 aggiornamento tariffe DGR N° XI/6645/2017 (Tariffe allegate approvate dal C. D. il 22.11.2023 in vigore dal 01.01.2024) in materia di trasporti sanitari che non rivestono carattere d'urgenza ed emergenza riportate nell'allegato A, scontate del 10 % (dieci percento).
3.2 Detti rimborsi dovranno essere variati in base agli aggiornamenti indicati dalla Regione Lombardia, fermo restando la percentuale di sconto concordata e avranno decorrenza dalla data di pubblicazione sul BURL.
Art. 4 - Note di addebito e pagamenti
4.1 La Croce Azzurra invierà mensilmente la nota di addebito relativa ai servizi effettuati nel mese precedente. Le suddette note dovranno essere intestate all’AIRA ODV, e inviate all'indirizzo del Centro per la regolare registrazione. Oppure intestate all'Associato AIRA, e inviate all'indirizzo del Socio, tale richiesta verrà formalizzata tramite mail dal Direttore di Struttura o dall’Incaricato del Centro.
4.2 Il saldo delle note di addebito sarà effettuato a cura dell'Economato DELLA CROCE AZZURRA, a 60 giorni dalla data di emissione delle suddette note, mediante accredito sul conto corrente bancario indicato dalla Croce Azzurra
Art. 5 - Durata della convenzione
La presente convenzione decorre dalla sottoscrizione PERPETUA sino a opposizione dei contraenti. Essa potrà essere disdettata da una delle due parti con un preavviso di tre mesi da comunicarsi con lettera RR.
Art. 6 - Principi Morali
Entrambi gli Enti collaboreranno nell'attuazione della presente convenzione tenendo come Valore fondamentale lo spirito di servizio verso gli Ospiti del Centro.
Letto, confermato e sottoscritto.
Lodi, lì 22/11/2023
Spelta Stefano
Presidente A.l.R.A. O.D.V.
Davide Paravisi
Croce Azzurra Belgioioso ODV ETS