ASSEGNO ORDINARIO D'INVALIDITA'

ASSEGNO ORDINARIO D'INVALIDITA': NOVITA' SULLA PROCEDURA ONLINE

ASSEGNO ORDINARIO D'INVALIDITA'

L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica, erogata dall’INPS su domanda, ai lavoratori la cui capacità lavorativa risulti ridotta a meno di un terzo a causa di un’accertata infermità di natura fisica o mentale. Così come per la pensione di inabilità da cui differisce innanzitutto per il prerequisito sanitario richiesto (la pensione di inabilità implica infatti una condizione di invalidità totale), il riferimento è qui alla prestazione di natura previdenziale disciplinata dalla legge 222/1984. L’assegno ordinario di invalidità trattato in questa sede non va cioè confuso con l’assegno di invalidità civile, prestazione di natura assistenziale, che in quanto tale, non trova tra i suoi prerequisiti il numero di contributi maturati, bensì criteri legati al reddito (oltre che alla condizione sanitaria) del richiedente. 

 

A chi spetta l'assegno ordinario di invalidità?


Hanno diritto all’assegno di invalidità INPS i lavoratori dipendenti, gli autonomi (tra cui, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), nonché gli iscritti ad alcuni fondi pensione sostitutivi ed integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria. La facoltà di domanda si estende inoltre ai parasubordinati, mentre non riguarda i dipendenti del settore pubblico, per i quali si considerano valide le discipline speciali previste dalla normativa attuale. Affinché il trattamento possa essere erogato, si rende necessario il soddisfacimento di due prerequisiti fondamentali:


  • riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo a causa di infermità o difetto fisico o mentale;
  • un minimo di 260 contributi settimanali - pari a 5 anni di contribuzione e assicurazione - di cui almeno 156 settimane (3 anni) nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda. 


A differenza di quanto non accada per la pensione di inabilità, non è necessaria, ai fini della richiesta per l’assegno ordinario di invalidità, la cessazione dell’attività lavorativa. In altri termini, l’erogazione dell’assegno è considerata compatibile con lo svolgimento di attività professionali. Entrambi i prerequisiti meritano tuttavia di essere approfonditi. Innanzitutto, come evidenziato dalle sentenze 17812/2003 e 7770/2006 della Cassazione, non è possibile ricorrere alle tabelle di valutazione dell’invalidità civile per stabilire se il richiedente possa avvalersi o meno dell’assegno ordinario di invalidità: mentre tali tabelle si basano sull’eventuale diminuzione della capacità di lavoro generica, l’assegno ordinario di invalidità misura una diminuzione delle capacità di lavoro confacenti alle attitudini specifiche del richiedente. Per chiarire il concetto, basterà pensare alla stessa lesione a carico degli arti inferiori, che potrebbe compromettere in maniera significativamente diversa la capacità lavorativa di due persone con percorsi professionali in ambiti completamente differenti tra loro (ad esempio, un grafico pubblicitario e un magazziniere). 

Per quel che riguarda il requisito contributivo, va invece precisato che si devono escludere dal conteggio, in quanto considerati neutri ai fini del calcolo per gli aventi diritto, i seguenti periodi:


  • assenza per astensione facoltativa dopo il parto (congedo parentale); 
  • lavoro subordinato all'estero al di fuori di Paesi con cui l’Italia abbia ratificato appositi accordi o convenzioni previdenziali; 
  • servizio militare oltre al servizio di leva;
  • malattia superiore all’anno; 
  • periodi di iscrizione a forme di previdenza obbligatorie diverse da quelle sostitutive dell'assicurazione IVS, per i quali sia stabilito altro trattamento obbligatorio di previdenza nel caso in cui non diano diritto alla corresponsione della pensione. 

 

Come presentare domanda per l’assegno ordinario di invalidità?


La domanda può essere inoltrata all’INPS esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:


• via web, sul portale dell’Istituto della Previdenza Sociale www.inps.it, avvalendosi dei servizi accessibili direttamente al cittadino tramite codice PIN; 

• via telefono, contattando il contact center integrato INPS al numero 803164 gratuito da rete fissa o, in alternativa, ricorrendo da rete mobile al numero 06164164. In questo caso, i costi del servizio variano a seconda del piano tariffario concordato con il proprio gestore di telefonia mobile; 

• patronati o altri enti intermediario dell’Istituto, usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.


La domanda presuppone anche la presentazione della certificazione medica (mod. SS3) utile ad attestare la condizione di invalidità. A questo proposito, si precisa che la richiesta può essere inoltrata anche per casi in cui l’infermità fisica e/o mentale preesista l’instaurarsi del rapporto assicurativo: in questo caso, tuttavia, sarà necessario dimostrare che, dopo l’instaurazione del rapporto di lavoro, la situazione è andata incontro a peggioramento e/o sono sopraggiunte nuove infermità invalidanti ai fini dello svolgimento dell’attività professionale.


Domanda invalidità civile: modifica della procedura online 2022


E’ stato modificato il servizio di domanda online per l’invalidità civile, che consente, a partire dal 20 giugno 2022, ai cittadini che presentano prime istanze o aggravamenti di invalidità, cecità, sordità, handicap e disabilità, di cui in premessa, di poter allegare la documentazione sanitaria necessaria immediatamente dopo avere acquisito la domanda facendo click sul pulsante “Allega documentazione sanitaria”.


A comunicarlo l’Inps con un messaggio del 21 giugno, in linea con l’obiettivo di semplificare le procedure di accertamento di handicap e stati invalidanti inserito nel progetto PNRR INPS.


Nel Messaggio n° 2518, pubblicato sul sito web dell’Inps, è stato comunicata la modifica del servizio di domanda amministrativa per l’iter di prima istanza o aggravamento dell’invalidità da parte del cittadino. Come spiegato nella nota:


Al fine di procedere a un’ulteriore semplificazione del procedimento che sia in linea con la recente normativa, con il progetto PNRR INPS n. 9 “Servizio di presentazione documentazione sanitaria per il riconoscimento dell’invalidità civile e previdenziale” è stato modificato il servizio di domanda online che consente, a partire dal 20 giugno 2022, ai cittadini che presentano prime istanze o aggravamenti di invalidità, cecità, sordità, handicap e disabilità, di cui in premessa, di poter allegare la documentazione sanitaria necessaria immediatamente dopo avere acquisito la domanda facendo click sul pulsante “Allega documentazione sanitaria”.


È stata, inoltre, inserita la nuova voce di menu, denominata “Allegazione documentazione sanitaria (art. 29-ter della legge n. 120/2020)”, che consente di allegare la documentazione anche successivamente alla trasmissione della domanda. I documenti sanitari necessari alla domanda di invalidità civile (prima istanza o aggravamento) possono essere trasmessi:


  • sia al momento della presentazione domanda;
  • sia in fase successiva alla presentazione domanda;
  • Domanda invalidità civile online: come accedere.


I cittadini che devono richiedere l’invalidità civile possono farlo online, accedendo al servizio telematico sul sito Inps, dopo essersi autenticati con le proprie credenziali di identità digitale (SPID, CNS o CIE). Dovranno comunque seguire un procedimento di accertamento sanitario. Quindi l’iter consisterà in due momenti: uno online e l’altro in presenza, prima davanti al medico di base e poi davanti alla commissione medica Inps. Questi i passi da seguire:


  • Per avviare il processo di accertamento dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità, l’interessato deve recarsi da un medico certificatore e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo (varrà 90 giorni dal rilascio);
  • Dopodiché ci si può collegare sul sito Inps, al servizio online Invalidità civile – Domanda (Cittadino);
  • si può a questo punto inviare all’INPS la documentazione sanitaria aggiornata, utilizzando il servizio dedicato: “Allegazione documentazione sanitaria invalidità civile”. Lo si può fare sia in fase di domanda sia in fase successiva;
  • se la commissione medica ritiene soddisfacente la documentazione ricevuta convoca l’interessato a visita;
  • Al momento della domanda, viene chiesto di anticipare le informazioni socio-economiche necessarie per la concessione e l’erogazione delle prestazioni di invalidità civile.


 Qual è la decorrenza dell’assegno ordinario di invalidità?


Laddove venga accertata la sussistenza di tutti i prerequisiti, l’assegno ordinario di invalidità ricorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda e sarà in particolare pagato, secondo le disposizioni vigenti, in occasione del primo giorno bancabile del mese. La sua durata è triennale: al termine dei 3 anni, è tuttavia possibile rinnovare la propria richiesta, formulando una nuova domanda entro la data di scadenza. Dopo tre riconoscimenti consecutivi, viene invece confermato automaticamente: resta comunque concessa all’Inps la facoltà di revisione. In qualsiasi momento, tanto nel corso dei trienni soggetti a rinnovo tanto quanto in seguito a conferma definitiva, l’ente può cioè disporre dei controlli medico-legali per verificare che continuino a sussistere le condizioni vincolanti all’erogazione della prestazione economica. 

Al compimento dell’età pensionabile, e in presenza di tutti i requisiti, l’assegno ordinario di invalidità è trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia.

 

Attenzione! Sia nel corso dei primi 3 riconoscimenti sia dopo l’eventuale conferma definitiva dell’assegno, l’INPS può dunque in qualsiasi momento decidere di sottoporre il titolare dell’assegno ordinario di invalidità ad accertamenti medico-legali. La revisione, invece, deve essere necessariamente disposta nell'ipotesi in cui risulti che nell'anno precedente il titolare della prestazione abbia percepito un reddito da lavoro dipendente, autonomo o di impresa superiore – al netto dei soli contributi previdenziali - a 3 volte il trattamento minimo INPS (vale a dire, per il 2020, poco meno di 1.550 euro al mese), computo dal quale viene escluso il trattamento di fine rapporto.

 

Come viene stabilito l’importo dell’assegno ordinario di invalidità?


L’importo è correlato ai contributi effettivamente versati dai lavoratori. Vale infatti lo stesso sistema di calcolo della pensione e, quindi, si ricorre al sistema misto per quanti abbiano avviato la propria attività lavorativa prima del 1996; il calcolo è invece interamente affidato al metodo contributivo per gli iscritti dopo l’entrata in vigore della Riforma Dini. Anche per l’assegno ordinario di invalidità, si considera valida l’integrazione al minimo INPS, qualora l’importo dell’assegno così calcolato risulti inferiore al trattamento minimo della gestione stessa e sussistano tutte le condizioni di reddito stabilite per legge. Anche per l’assegno ordinario di invalidità, si considera valida (con l’ovvia eccezione degli assegni esclusivamente liquidati con il sistema di calcolo contributivo) l’integrazione al minimo INPS, qualora l’importo dell’assegno così calcolato risulti inferiore al trattamento minimo della gestione stessa e sussistano tutte le condizioni di reddito stabilite per legge. Nel dettaglio, l’assegno può quindi essere sì integrato ma con regole diverse rispetto a quelle previste per le altre pensioni: l’integrazione massima ottenibile è pari all’importo dell’assegno sociale (per il 2021 pari a circa 460 euro). L'integrazione non spetta in ogni caso:


  • ai soggetti che posseggono redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo della pensione sociale (dal computo dei redditi di escludono quelli derivanti dalla casa di abitazione); 
  • per i soggetti coniugati e non separati legalmente, l'integrazione non spetta qualora il reddito (escluso quello derivante dalla casa di abitazione), accumulato con quello del coniuge, sia superiore a tre volte l'importo della pensione sociale.


Ai fini del calcolo dell’importo dell’assegno ordinario di invalidità, occorre infine considerare se il beneficiario continui o meno a esercitare anche un’attività lavorativa. In questo caso, infatti, il lavoratore può continuare a godere anche della prestazione previdenziale, ma con possibili riduzioni dell’importo nei seguenti casi:

 

  • se il reddito conseguito supera di 4 volte il trattamento minimo INPS vigente, l’assegno ordinario di invalidità è decurtato del 25% rispetto alla prestazione base; 
  • se il reddito conseguito supera di 5 volte il trattamento minimo INPS, il trattamento dell’assegno è ridotto del 50% rispetto alla prestazione base.


In aggiunta a tali riduzioni, da considerare anche le norme di cumulo vigenti per i pensionati che svolgono attività lavorativa. Si precisa infine che, a differenza della pensione di inabilità, l’assegno ordinario di invalidità non è reversibile ai superstiti che, in caso di decesso del lavoratore avente diritto, possono comunque accedere alla pensione indiretta. La prestazione è inoltre incompatibile con eventuali indennità di disoccupazione: è in ogni caso concessa al beneficiario la facoltà di stabilire se optare per l’assegno ordinario di invalidità o il sussidio di disoccupazione. 


Invalidità civile, novità per la visita di revisione: istruzioni Inps


Con il Messaggio numero 926 del 25 febbraio 2022 l’Inps ha informato sull’introduzione di nuove modalità organizzative e procedurali per la gestione delle visite di revisione per l’invalidità civile. Nello specifico si legge nel Messaggio Inps che, per rendere il procedimento più celere e immediato, oltre che meno gravoso per gli interessati “viene implementato, anche in quest’ambito, l’uso dello strumento tecnologico informatico a vantaggio dell’economicità e dell’efficienza del procedimento amministrativo“. Il Messaggio ricorda inoltre che in base a quanto stabilito dalla normativa vigente spetta all’Inps l’accertamento dell’esistenza e della successiva permanenza dell’invalidità e che “nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefìci, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).”


Invalidità civile: la nuova procedura di revisione


La prima fase dell’iter di revisione inizia 4 mesi prima della data prevista per la visita. L’Istituto invia ai soggetti interessati, tramite posta prioritaria, un invito ad allegare la propria documentazione sanitaria tramite il servizio online “Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile”.


La documentazione dovrà essere inviata entro 40 giorni dalla ricezione della lettera. Se questa verrà ritenuta idonea ai fini del raggiungimento di una valutazione obiettiva, il processo di revisione si conclude con la valutazione sugli atti. In caso contrario, si procede alla fissazione della visita di revisione.


Invalidità civile: convocazione a visita diretta


In presenza di documentazione non idonea, o di mancata trasmissione di documentazione medica integrativa, gli interessati saranno convocati a visita diretta. L’invito verrà inviato ai soggetti interessati mediante raccomandata A/R e mediante SMS, e questi dovranno presentarsi presso l’Unità Operativa Complessa (UOC) o l’Unità Operativa Semplice (UOS) competente per territorio. La data della convocazione potrebbe non coincidere in alcuni casi con la data di revisione riportata nel verbale, poiché dipende dalla disponibilità dei calendari della Commissione medica. L’Inps invita quindi a monitorare la programmazione dell’eventuale visita diretta attraverso il portale MyInps.


L’Istituto ricorda inoltre che tutte le comunicazioni, sia quelle effettuate tramite posta prioritaria che raccomandata, potranno avvenire anche tramite telefonata se il contatto telefonico degli interessati è presente negli archivi Inps. La telefonata ricorderà al diretto interessato la data, il luogo e l’ora della visita di revisione. Inoltre, verrà inviato un ulteriore invito tramite messaggio SMS per ricordare l’appuntamento.


Invalidità civile: cosa fare in caso di assenza alla visita di revisione


Se non sarà possibile presenziare alla visita alla data stabilita dall’Istituto occorrerà fornire alla Struttura Inps territorialmente competente una documentata richiesta di giustificazione per motivi amministrativi o sanitari. Se la richiesta viene accolta l’assistito sarà nuovamente convocato a visita. Le modalità per presentare l’idonea giustificazione sono comunicate contestualmente alla convocazione. In caso di assenza non giustificata si incorre nella sospensione cautelativa della prestazione economica in godimento e/o degli altri eventuali benefici correlati. Trascorsi 90 giorni dalla comunicazione della sospensione si procederà invece alla revoca definitiva della prestazione.


Diritto del malato - Redazione Reumatoide.it  - Giugno 2022

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